La cosa che non riusciro' mai a capire e' come mai, (supponendo) che la legge e' uguale per tutti, per cui, tutti sono uguali di fronte alla legge nella pratica non e' affatto cosi', ovvero, la legge non e' applicata per tutti con gli stessi parametri e ognuno fa capo a se di fronte alla legge, come mai mi chiedo, esistono ancora i tribunali dli avvocati, i codici ecc. A che serve questo se non esistono regole che dovrebbero far applicare le regole? Ma quello che mi stupisce di piu e' che c'e' gente che ancora crede che per avere il rispetto dei propri diritti ci si debba rivolgere alle istituzioni. Bella illusione. Fa rima con coglione. Riporto alcuni degli articoli su diatribe legali legate all'informatica e in generale al Web:
Articoli - Giurisprudenza
7/9/2008
Decreto Ministro Giustizia 17.7.2008-Regole tecniche per il processo telematico
Emanato il decreto che pone le nuove regole tecniche del Processo Civile Telematico.
Decreto 17 luglio 2008 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2.8.2008 n. 180 Suppl. Ordinario n.184)
1/9/2008PIRATEBAY - Il testo del provvedimento emesso dal GIP di BergamoIl GIP di Bergamo, con provvedimento del 1 agosto 2008, ha disposto il sequestro preventivo del sito web "PIRATEBAY" disponendo l'obbligo per gli ISP di inibire l'accesso al sito dei propri utenti.
REPUBBLICA ITALIANA-Tribunale di Bergamo
sulla richiesta di sequestro preventivo depositata dal Pubblico Ministero in data 25 luglio 2008 avente ad oggetto il sito web rispondente all’indirizzo www.thepiratebay.org;
- ai relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri, rinvianti al sito rnedesimo:
- all’indirizzo IP statico 83.140.176.146, che al momento risulta associato ai predetti nomi di dominio, e ad ogni ulteriore indirizzo IP statico associato ai nomi stessi nell’attualità e in futuro.
Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:
- … omissis …in ordine al reato previsto e punito dagli articoli 110 c.p. e 171 - ter, comma 2, lettera a bis), della Legge 22 aprile 1941 n. 633 pochi in concorso tra loro e con altri attualmente ignoti, in violazione dell’articolo 16 della suddetta logge ed a fini di lucro, comunicavano al pubblico opere dell’ingegno protette dai diritto di autore, in particolare file musicali; documenti di testo; riproduzioni digitali di pubblicazioni a stampa; audiolibri; immagini; opere cinematografiche a televisive; programmi informatici (secondo il dettagliato elenco dinamico, in costante aggiornamento, pubblicato sul sito medesimo, distinto per tipologie di file, reperibile a partire dall’indirizzo web http://thepiratebay.org/browse), immettendo le opere stesse sulla rete Internet attraverso il sito identificato dai seguenti nomi di dominio (tutti alias del medesimo sito):
- www.thepiratebay.org:
- www.angloamericanletting.corn;
- www.piratebay.net
- www.piratebay.org
- www.thepiratebay.com
- wwvw.thepiratebay.net;
- www.thepiratebay.org
RILEVATO
Gli elementi acquisiti appaiono idonei ed integrare quanto meno il fumus delle ipotizzate violazioni, penalmente rilevanti, del diritto d’autore, come pure della sottostante struttura associativa, strumentale alla consumazione dei reati stessi.
Qui il testo integrale del provvedimento
21/9/2008
Spagna: nessuna responsabilità per link alla rete P2P - Caso sharemula.com
Fonte: torrentfreak.com
La Corte provinciale (Corte d'Appello) di Madrid, con decisione non impugnabile, decide che fornire link per il download P2P è perfettamente lecito. Il caso è quello di Sharemula.com, un sito che fornisce link eDonkey a filmati, musica, software e giochi.
La sezione spagnola di investigazioni tecnologiche sosteneva che il sito fosse illegale e dovesse essere chiuso.
La Corte provinciale di Madrid ha rigettato tutti i motivi d'appello dell'industria discografica e ha concluso nel senso che l'indicizzazione dei link eD2k, o .torrent, non può essere considerata come una violazione del diritto d'autore.
La sentenza conferma la posizione proposta dalla difesa, secondo la quale effettuare link alla rete P2P non costituisce un comportamento penalmente rilevante.
Link alla sentenza: http://derecho-internet.org/proyectos/procedimientos-libres/browser/defensa-webs-enlaces/resoluciones/formato-pdf ma svolge fina funzione di “smistamente” (tecnicamente “tracking” o tracciamento).
Ilsito, in pratica, definisce e fornisce un complesso codice alfanumerico di collegamento (”torrent”) univoco per ciascun singolo file, quale che sia la sua natura (file musicale, documento di testo, immagine statica, copia speculare di un Dvd video, software o altro).
19/9/2008Fonte:http://punto-informatico.it/2408153/PI/News/file-sharing-condanna-due-utenti-italiani.aspx
Roma - Si è appreso nelle scorse ore che il 21 marzo 2008 è divenuto esecutivo un decreto penale di condanna del Tribunale di Milano a carico di due utenti di sistemi di file sharing, utenti che hanno scambiato grandi quantità di file contenenti musica, film e software e che per questo erano stati denunciati dall'industria. Erano due degli undici coinvolti in una operazione della Guardia di Finanza che a marzo dell'anno scorso si era snodata tra Milano e Bergamo.
Secondo i decreti firmati dal magistrato milanese Clementina Forleo, le due persone coinvolte avevano posto in condivisione attraverso la piattaforma Direct Connect una serie di file senza autorizzazione dei detentori del diritto d'autore. Come noto, DC è una piattaforma molto popolare finita molte volte all'attenzione delle cronache anche per la quantità di file, di vario genere, che spesso vi vengono fatti circolare, file che con una certa frequenza in Italia e all'estero hanno attirato le ire dell'industria dei contenuti.
Il GIP milanese ricorre alla formula del disegno criminoso per raccontare in breve l'attività della quale sono stati riconosciuti responsabili i due. Sul decreto visto da Punto Informatico si legge infatti che la condanna è dovuta perché "con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza averne diritto, mettevano a disposizione del pubblico, immettendole in un sistema telematico, mediante programma file sharing Direct Connect, opere dell'ingegno protette da copyright (files musicali, files video, opere videoludiche,applicazioni per elaboratore)".
Entrambi gli imputati sono stati così condannati al pagamento di 3mila euro, una somma alla quale però vanno aggiunte le sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto di Milano, il cui ammontare non è ancora noto al momento in cui questo articolo viene redatto.
Continua su Punto-Informatico
21/7/2008
UE: proposta estensione termini di efficacia della tutela dei diritti d'autore
La Commissione Europea propone di portare il termine per la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori da 50 a 95 anni.
http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=1472
8/9/2008
Tribunale di Modica, 8.5.2008 - Blogger condannato per stampa clandestina
Il Tribunale di Modica (RG) ha, condannato il noto storico siciliano Carlo Ruta ad una pena pecuniaria per il reato di stampa clandestina in relazione al suo blog www.accadeinsicilia.net.
La sentenza ha riacceso il dibattito sull'l'inadeguatezza delle norme sull'editoria e sulla necessità di nuovi interventi legislativi
http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=1479
19/9/2008La responsabilità del blogger. Il blog non è "stampa".La Corte di appello di Roma,ha assolto - per non aver commesso il fatto - L.F. dal reato di cui all'art. 595 c.p., comma 1 e 3, contestatole "per avere offeso la reputazione di O.A. (all'epoca capo della redazione del settimanale ****), con attribuzione di fatto determinato, mediante pubblicazione su un sito internet (Il barbiere della se la") di un articolo dal titolo "no e poi no. Col barbiere non parlerò", firmato con lo pseudonimo "la ragazza del bar", nel quale affermava contrariamente al vero che un magistrato milanese aveva ottenuto un risarcimento di L. 15.000.000 da Panorama a causa di un articolo dell' O. su tale periodico, a contenuto diffamatorio".
http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=1493
19/9/2008Cassazione 16744/2008Pronuncia in relazione all'eccepita qualificabilità delle informazioni controverse quale "banca dati" protetta dalla norma summenzionata sul diritto d'autore, trattandosi di archivio contenente dati personali dei clienti, quali nomi, cognomi e recapiti di posta ordinaria ed elettronica nonchè telefonici, organizzati in maniera sistematica, ed individualmente accessibile mediante mezzi elettronici.
Nei giudizi riuniti iscritti ai nn. RG 11204/05 e 11259/05, promossi nei confronti di A.B. e P.R. in proprio e quali soci della società Invidiosa s.n.c. nonchè della ... s.p.a., le società attrici ... s.p.a e Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l. hanno dedotto atti di concorrenza sleale consumati a loro danno ad opera del P., ex dipendente, rappresentati dalla sottrazione di alcuni file contenenti archivio informatico costituito dall'elenco dei clienti, e successivo utilizzo da parte degli altri convenuti, ed hanno quindi chiesto il ristoro del conseguente pregiudizio patito.
Il ricorso non appare meritevole d'accoglimento.
http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=1493
9/9/2008C. app. Milano, Sent. 1360/08SENTENZAnella causa del Pubblico Ministero
contro
1) XXXX 2) YYYY
XXXX: MESI 4 DI RECLUSIONE; DOPPI BENEFICI;
XXXX: MESI 3 DI RECLUSIONE; DOPPI BENEFICI;
RISARCIMENTO DANNI E RIFUSIONE SPESE IN FAVORE DELLA PARTE CIVILE;
ENTRAMBI PER IL REATO DI ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO IN CONCORSO AGGR. E NON DI CUI AI CAPI A), B) E C).
XXXX , INOLTRE, PER LO STESSO REATO DI CUI AL CAPO E).
RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI A CIASCUNO RISPETTIVAMENTE ASCRITTI.
per i reati:
XXXX ARTT. 81 CPV. C.P., 110-615 TER C.P., 110-61 N. 2-615 TER C.P., 110-61 N. 2-615 TER C.P., 110-81 CPV.- 615 TER C.P. commesso in MILANO, 7, 8 e 9/2/01 in data
YYYY ARTT. 81 CPV. C.P., 110-615 TER C.P., 110-61 N. 2-615 TER C.P., 110-61 N. 2-615 TER C.P. commesso in MILANO, 7, 8 E 9/2/01 in data - - .
http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=1484
19/9/2008
La Ue promuove Google sulla PrivacyFonte: http://www.vnunet.it/it/vnunet/news/2008/09/11/la_ue_promuove_google_sulla_privacy
Mentre Google rimane nell'occhio del ciclone dell'Antitrust Statunitense, a causa dell'accordo sull'advertising online con Yahoo!, il motore di ricerca ottiene un'inattesa promozione in Europa. Dopo mesi di rapporti ai ferri corti con l'Unione europea, a causa della Privacy in Rete, si allenta la tensione fra Google e la Ue. L'Unione europea approva il dimezzamento degli archivi dei dati personali deciso da Google.
Infatti Google ha deciso di dimezzare i diciotto mesi di data retention delle informazioni riservate collezionate, a solo nove mesi. Un passo avanti nella tutela delle abitudini di navigazione nel web dei propri clienti. La Ue in realtà vorrebbe ancora uno sforzo da parte di Google: arrivare a sei mesi. Ma il passo avanti della BigG merita comunque un elogio, sembra dire la Ue.
Il motore di ricerca ha intrapreso novità in merito alla privacy dei dati degli utenti, in seguito alle roventi critiche (da parte di Eff soprattutto) in tema di privacy.
22/9/2008Articolo 29 Working Party contro le privacy policy di GoogleL'Articolo 29 Working Party, un organo consultivo dell'UE sulla protezione dei dati e della privacy, ha detto che Google si rifiuta di ottemperare alla normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati personali e che, pertanto, resta un "forte disaccordo".
Google, infatti, ritiene che le leggi europee sulla protezione dei dati personali non sia applicabile nei suoi confronti, benché Google abbia dei server e degli uffici anche in Europa. Google, si è detto, "ritiene di dover conservare i dati degli utenti oltre il periodo di sei mesi, come richiesto dall'Art. 29 Working Party.
La controversia verte attorno ai record, o log, delle ricerche effettuate dagli utenti sul motore di ricerca più famoso al mondo. Google si difende sostenendo che tali informazioni siano necessarie a migliorare la attinenza dei risultati di ricerca, per combattere le frodi online e per migliorare la sicurezza.
Fonte: http://www.out-law.com