Legion (demon) "And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion: for we are many" (KJV) (AV) The Gospel of Mark 5:9 (Gk. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον) [ "we are legion, for we are many"] (King James Version of the Bible) Legion (software Legion is a computer software system variously classified as a distributed operating system, a peer-to-peer system, metacomputing software, or middleware.
One of the slogans of the Legion project is "mechanism, not policy"

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sabato 28 febbraio 2009

Siete degli imbecilli

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Non pensavo di dover fare un articolo sui commenti ad un articolo

http://the-legions.blogspot.com/2009/02/appello-un-manifesto-razzista.html

Tra quelli che ho cestinato,quelli che non ho finito di leggere e quelli che ho lasciato credo di poter fare un romanzo d'appendicite


Siete degli imbecilli.


Le vite umane non sono ne un gioco ne uno slogan.

Le persone meritano rispetto, siano esse bianche rosse verdone o a palle.

Non e' pertinente fare dell'ironia quando essa e' oltremodo fuori luogo nonche' di cattivo gusto.

Quello che io sono lo decido da solo, e senza nascondermi.

Per quello che mi riguarda, le persone che compaiono non sono mai state ne costrette ne tantomeno obbligate a farlo. e parlo di "persone", non sto usando l'appellativo che e' stato scritto.

Gli amici con i quali collaboro non seminano virus o altro, c'e' una grossa differenza tra lo sviluppo di un codice dannoso e lo sviluppo sul mercato dello stesso. La Sony potrebbe confermare.

Chi sono io in realta? ma, non si finisce mai di conoscersi, quindi, al momento posso dire che sono uno che crede in cio che fa.
Avevo risposto in maniera educata ma non mi sembra che si sia recepito il concetto.Dietro l'appellativo Anonimo c'e' chiaramente la volonta' di non farsi riconoscere. Perche? Non credo che ci si debba vergognare delle proprie idee e dell'espressione delle stesse, altrimenti sarebbe meglio non esibire affatto tanto fervore per poi nascondersi come ladri.





Anonimo ha detto...

A MORTE I ROMEN

Anonimo ha detto...

DEVONO MORIRE TUTTI, ASSASSINI LADRI E SCHIFOSI

Guardian Angel ha detto...

Io non so perche' sto qui a rispondere a due degni rappresentanti dell'ormai dilagante epidemia di giustizia sommaria condita in salsa di antisemitismo. Lo faccio per il rispetto che porto verso tutti quelli che sono stati vilipesi, denigrati, messi alla gogna come capri espiatori di quell'evidente sofferenza mentale caratteristica di molte menti ottenebrate. La vita e la morte non sono affar vostro e NESSUNO deve arrogarsi il diritto di decidere se o se non si sia degni di essere in quanto tali. Consiglio caldamente a tutti coloro che volessero esprimere concetti che sono contrari sia alla logica e sia soprattutto al buon gusto di evitare commenti. Non sono graditi, come non e' gradita alcuna visita da parte vostra in questo blog.

Anonimo ha detto...

Il convegno a Padova per negare le FOIBE va bloccato

E’ stato organizzato per domani sera alle 18.30 al Cafè Aulivre di via Zabarella, a due passi dalla ex sede del Msi dove furono trucidati da un commando brigatista Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, una conferenza per negare le foibe con relatori due storici legati ai circuiti della sinistra radicale e al governo sloveno, Alessandra Kersevan e Sandi Volk.

Dopo la sceneggiata di ieri con relativi incidenti messa in atto dai disobbedienti del centro asociale Pedro, la città di Padova rischia di assistere all’ennesimo sfregio. E’ vergognoso che il dramma vissuto da centinaia di migliaia di italiani d’Istria, Dalmazia e del Venezia Giulia sia ancor oggi offuscato da infami tentativi di riabilitazione dei boia partigiani titini.

Anonimo ha detto...

Ora non sarà più consentito alla Storia di smarrire l´altra metà della Memoria

Anonimo ha detto...

Cambiano cielo, ma non animo…..i musulmani

Solo chi non voglia vedere può negare che il dialogo con l’Islam che da tante parti si auspica e si ricerca quasi ossessivamente, è un’illusione dettata più da viltà (ingenuità?) che da pii intendimenti.
Il nemico, agguerrito e forte, ha fiutato la paura e furbescamente non si tira indietro: è il lupo che parla con l’agnello prima di sbranarlo.
Che coloro i quali ci elemosinano la loro attenzione definiscano i propri interlocutori ‘harbì’, cioè miscredenti, nemici o, più prolissamente, ma più accuratamente ‘coloro ai quali è stata dichiarata guerra’, dovrebbe quantomeno suggerire qualche sospetto, muovere qualche giustificata preoccupazione.
La protervia irremovibile, la perseveranza testarda dei ‘dialoghisti’ sono, invece, tuttora invincibili.
E se la speranza è forse quella di blandire con le parole l’occupante musulmano, la strategia si esaurisce nel concedergli molto sperando non esiga tutto.
http://www.forzanuova.org/cambiano_cielo_musulmani.htm

Anonimo ha detto...

Tu brutto hacker di merda, perche' non parli delle troiette che vi fanno guadagnare soldi, perche non parli dei tuoi amichetti d'oltreoceano che inquinano i nostri computer e si intrufolano nei server per i loro scopi, perche non parli di CHI SEI TU in realta', perche non dici di tutti gli altri centri di smistamento virus che avete seminato. E fai l'umanitario. tu?

Anonimo ha detto...

a morte rom e rumeni!!!!

Anonimo ha detto...

A TUTTI I ZINGARI CHE VADANO A CASA

Anonimo ha detto...

forza italia
alleanza nazionale
democrazia cristiana per le autonomie
nuovo partito socialista italiano
popolari liberali
alternativa sociale
partito repubblicano italiano
partito pensionati
il circolo del buon governo
circolo della libertà
ragionpolitica
Il Velino
L'Occidentale
Il Domenicale
L'Ircocervo
Ideazione
Farefuturo
Free Foundation
Magna Carta
Fondazione Craxi

Anonimo ha detto...

Decreto necessario aspettando legge fine vita

http://www.ilpopolodellaliberta.it/silvioberlusconi/

Anonimo ha detto...

Cittadini! Popolo romano!
È giunto il momento di opporsi veramente a questo nulla di fatto…
Diciamo chiaramente alle autorità preposte a garantire la sicurezza di tutta la
Comunità, che se non sono in grado o, peggio, non vogliono esserlo per motivi
meramente politici, da questo momento ciascuno di Noi si sentirà in diritto e
nella legittimità di ribellarsi e difendere i propri figli e le proprie donne!



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ASTALAVISTA

venerdì 20 febbraio 2009

Appello Urgente: Fermiamo Forza Nuova Un manifesto razzista

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Sucar Drom
http://sucardrom.blogspot.com/2009/02/un-manifesto-razzista.html


Questo il manifesto razzista preparato in migliaia di copie dal movimento di estrema destra ''Forza Nuova'' che potrebbe campeggiare, se non interverranno divieti da parte delle autorità cittadine, in ben cento c
ittà italiane.

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Sucardrom al quale va tutto il nostro appoggio fa un appello a tutti i lettori di fotografare e segnalare il manifesto se comparisse sui muri delle città, in modo tale da poter procedere legalmente contro i responsabili del movimento di estrema destra di ''Forza Nuova''.


“Se capitasse a tua madre, tua moglie o tua figlia?”. “Stupratori immigrati è giunta la vostra ora” con una richiesta precisa: “Chiudere i campi nomadi, espellere i rom. Subito!”.

L'iniziativa, in risposta ai recenti atti di violenza sessuale a Roma e Milano, e' stata spiegata dallo stesso movimento in una nota e verrà accompagnata da una mobilitazione prevista per sabato prossimo “in 100 città italiane per chiedere la sospensione del Trattato di Schengen verso la Romania e l'espulsione di tutti i clandestini nonché di tutti gli immigrati che abbiano precedenti penali in patria o in Italia”.


Da http://www.forzanuova.org/

FORZA NUOVA SI MOBILITA IN 100 CITTA' CONTRO GLI STUPRI

Forza Nuova si mobiliterà sabato 21 febbraio in 100 citta' italiane per contrastare la piaga che sta colpendo gli Italiani ledendone la dignità e l' onore:le violenze contro le donne perpetrate da stranieri e rom.Il Movimento è solidale in tutta Italia con la cittadinanza colpita quotidianamente da atroci crimini. La convivenza civile del nostro paese sarà possibile solo se il popolo reagirà con forza , coraggio e determinazione a questa ondata di barbarie.

Forza Nuova da anni sostiene che l'immigrazione sia un fenomeno negativo che danneggia e minaccia soprattutto le fasce più deboli, i meno abbienti , i quartieri popolari, i bambini e le donne.

Solo Forza Nuova sostiene che:

1) il trattato di Schengen debba essere sospeso a tempo indeterminato, visto che solo nel2008 - grazie ad esso - abbiamo subito l'invasione di oltre 257 000 rumeni. Il trattato comunque prevede che in circostanze eccezionali, come questa, possa essere sospeso.

2) tutti gli stranieri che entrano illegalmente in Italia debbano essere rimpatriati immediatamente senza indugi,appelli o altri escamotage burocratico-legali

3) nell'attuale fase di crisi economica e grave recessione debbano essere soppresse le annuali quote di stranieri previsti dai cosiddetti 'decreti flussi' considerato l' aumento della nostra disoccupazione e la preoccupante deriva criminale che gli stranieri disoccupati potrebbero seguire come si sta evidenziando anche analizzando l'elevatissima incidenza degli stranieri nel compimento di crimini.

Pertanto Forza Nuova propone che tutti gli immigrati irregolari vengano immediatamente rimpatriati attraverso un semplice provvedimento amministrativo. Forza Nuova chiede infine che alla luce della grave situazione di allarme sociale che attraversa l'Italia, gli stessi immigrati regolari siano espulsi qualora anche nel passato abbiano commesso crimini.


Rif. Sito Ufficiale di Forza Nuova
>Scarica volantino per la manifestazione ...>



Cerchiamo di far prevalere il buonsenso ed i principi di civilta' e di rispetto per ogni essere che sono stati una conquista nel corso della storia, respingendo le estremizzazioni impegnandoci a contrastare ogni predicatore di odio, di razzismo e di intolleranza.


Voglio concludere con le parole di Fiorella Cerchiara su


Noi sottoscritti cittadini italiani affermiamo:

CHE gli abusi nel campo dei diritti umani sono un problema diffuso, che da adito a sempre piu' conflitti etnici, razziali e religiosi,

CHE nel 1948, Le Nazioni Unite approvarono la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la quale e' ora adottata da tutti gli Stati del Mondo;

PER QUESTI MOTIVI, noi chiediamo che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sia promossa e fatta conoscere ampiamente e che gli Stati attuino programmi di educazione per bambini ed adulti sulla Dichiarazione.

Guardian Angel

The- Legions
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«You may stop this individual, but you can't stop us all... after all, we're all alike.»
« potrete fermare me, ma non potrete fermarci tutti... dopo tutto, siamo tutti uguali.»
No-one is innocent

giovedì 19 febbraio 2009

Adobe Photoshop CS4 Portable

Ho cominciato a detestare Adobe dai tempi del Sig. Bonaventura, ovvero il logo-sponsor delle prime versioni di Acrobat. Per questo quando trovo per caso passando per strada uno di questi software la prima cosa che mi viene in mente di fare e' "guardarci dentro" ovvero, che ci sara' mai da poter valere tutti i centinaia di euro che costano?
Ma, forse dovrei andare dall'oculista.

Questa e' la versione portable ovvero non installante del bisonte Adobe Photoshop, pesa molto meno ed in definitiva offre abbastanza per chiunque si diverta con la grafica.

Adobe_Photoshop_CS4_Portable.rar
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Angel.nfo

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Il Sen. D'Alia intervista su censura internet

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Questo e' il video pubblicato su YouTube da StaffGrillo

Il Sen. D'Alia vuole censurare internet

Non ritengo opportuno aggiungere altro




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mercoledì 11 febbraio 2009

IL GOVERNO BERLUSCONI MINACCIA UN ALTRO DECRETO-LEGGE SE LA CASSAZIONE ASSOLVERA' IL GIUDICE "ANTICROCIFISSO"

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Questo e' il titolo che il giudice Luigi Tosti ha dato all' articolo del 10 Febbraio 2009 sul blog omonimo, all'indirizzo http://tostiluigi.blogspot.com/2009/02/il-governo-minaccia-un-altro-decreto.html che qui riporto integralmente



martedì 10 febbraio 2009
IL GOVERNO BERLUSCONI MINACCIA UN ALTRO DECRETO-LEGGE SE LA CASSAZIONE ASSOLVERA' IL GIUDICE "ANTICROCIFISSO"
Il 17 febbraio 2009 -
e cioè in occasione della ricorrenza del 409esimo anniversario dell’esecuzione della condanna a morte, sul rogo, di Giordano Bruno- la Sesta Sezione Penale della Cassazione è chiamata a decidere il ricorso del giudice Luigi Tosti contro la sentenza del Tribunale dell’Aquila, che gli ha inflitto nel 2005 un anno di reclusione e l’interdizione dai pubblici uffici per essersi rifiutato di tenere le udienze perché il Ministro di Giustizia si è rifiutato, a sua volta, di togliere i crocifissi dalle aule giudiziarie o di autorizzarlo ad esporre, a fianco dei crocifissi, la sua menorà ebraica.
Il Vaticano e la Conferenza Episcopale Italiana hanno esternato la loro viva preoccupazione e il loro disappunto per un’eventuale assoluzione del magistrato, ribadendo che l’unico simbolo religioso che merita di essere esposto nelle aule giudiziarie è il crocifisso e che, al contrario, affiancare ad esso la menorà degli ebrei, che si sono macchiati di deicidio, è un sacrilegio intollerabile e blasfemo. D’altro canto -sottolinea in una nota il Vaticano- il diritto costituzionale all’eguaglianza delle religioni non significa che “tutte le religioni debbano godere degli stessi diritti” perché in realtà Dio ha voluto e creato sul Pianeta Terra solo la Chiesa Cattolica che, dunque, è superiore a tutte le altre.

Il Governo Berlusconi ha immediatamente rassicurato lo Stato del Vaticano e la C.E.I. e, dopo aver consultato una equipe di 12 emeriti costituzionalisti dell'Università Cattolica, ha diffuso una nota nella quale ha preannunciato che nella deprecabile ipotesi di assoluzione del magistrato sarà disposta un’ispezione immediata a carico dei giudici della suprema Corte -così come fatto per il dr. Mario Montanaro del Tribunale dell'Aquila- e sarà poi emanato un decreto-legge col quale si disporrà, in via di urgenza, l’annullamento dell'assoluzione della Cassazione e la conferma della condanna inflitta al giudice “anticrocifisso”.

L’On.le Silvio Berlusconi si è detto fiducioso che il Presidente Giorgio Napolitano firmerà, in questo caso, il decreto. “In caso contrario -ha puntualizzato il Premier- sarò costretto a modificare anche su questo punto la Carta Costituzionale: mi sembra infatti grottesco -e degno di un regime comunista sovietico- che la Magistratura italiana possa deliberare sentenze che siano in contrasto con le direttive dello Stato del Vaticano e del Governo della Repubblica Pontificia Italiana. Il caso Englaro ha dimostrato a tutti gli italiani che la nostra Repubblica non si fonda su di una “Carta Costituzionale” realmente democratica, bensì su di una vera e propria “carta igienica” voluta da individui comunisti e filosovietici: non si giustifica, altrimenti, che il Tribunale di Milano, la Corte di Appello di Milano, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, la Corte Costituzionale, la Corte Europea dei diritti dell’uomo e il TAR della Lombardia si siano tutti accaniti a dar torto al Governo italiano e alla Chiesa cattolica e ad accogliere, invece, le istanze di giustizia di Beppino Englaro, tra l’altro dopo appena 18 anni di giudizio. Ancor più delirante, poi, è che si sia impedito al Governo di ribaltare tutte queste sentenze sfavorevoli con un piccolo decreto-legge che avrebbe impedito -come giustamente ha detto la Santa Chiesa Cattolica- la consumazione di un assassinio che è stato grottescamente deliberato da giudici italiani, altrettanto complici, e che è stato consumato grazie alla complice connivenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che non ha impedito l'esecuzione di questa condanna a morte: un omicidio ancor più deprecabile perché voluto da un padre ai danni di una figlia che poteva avere ancora dei bambini ed allevarli nella letizia e nella grazia di Nostro Signore Gesù Cristo".
Amen.

Diffuso il 10.2.2009 dall' Agenzia di stampa FANTACRONACAVERA.

«La prova inconfutabile dell’inesistenza di dio è l’esistenza della Chiesa cattolica».
Luigi Tosti
Pubblicato da luigitosti a 12.46


Una breve panoramica sulla vicenda che inizia a cavallo tra il 2004 e il 2005.

Tosti e' un giudice a Camerino, in provincia di Macerata, nell' ottobre 2004, in nome dell’eguaglianza e della pari dignità di tutte le ideologie religiose, e chiaramente per coerenza con il proprio pensiero, aveva esposto il simbolo dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) a fianco del crocefisso dei cattolici.

Per questo, nel Dicembre dello stesso anno, il ministro Castelli, invia un ispettore a Camerino per indagare sull'operato del giudice.

Il Ministro ha contestato al magistrato di Camerino di aver esposto il simbolo dell’UAAR in spregio al «principio» che l’unico simbolo religioso, degno di essere ostentato nelle aule giudiziarie italiane, è il «crocefisso» e, inoltre, che il quotidiano la Repubblica ha pubblicato, il 26/10/2004, parte del contenuto della lettera con la quale il magistrato ha esposto le motivazioni della sua iniziativa: per questi “addebiti” il Ministro chiede il trasferimento per incompatibilità ambientale e il procedimento disciplinare nei confronti del Tosti.
Fonte:http://www.uaar.it/uaar/campagne/scrocifiggiamo/35.html

Infatti il 18 Novembre 2005 viene fissata l'udienza dal tribunale dell'Aquila.

Il giudice Tosti solleverà eccezione di incostituzionalità dell'articolo 420 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che costituisca legittimo impedimento a comparire dell'imputato il rifiuto a presenziare motivato dall'obbligatoria presenza del simbolo religioso nelle aule giudiziarie: "Mi sembra francamente grottesco - ha aggiunto - dover essere giudicato, oltretutto per fatti collegati proprio all'indebita presenza del crocifisso, da giudici confessionali sovrastati da quel simbolo partigiano e che giudicano in nome del Dio dei cattolici".

Questa e' la sentenza:



Tribunale di L’Aquila. Sentenza n. 15 dicembre 2005, n. 622 nei confronti del giudice Luigi Tosti

Tribunale di L’Aquila. Sentenza n. 15 dicembre 2005, n. 622 TRIBUNALE DI L’AQUILAInnanzi al Tribunale di l’Aquila, Sezione Unica composto da: Dott. C. Tatozzi – Presidente

Dott. E. Bozzelli - Giudice

Dott. G. Romano Gagarella - Giudice

Alla pubblica udienza del 18 novembre 2005 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:Tosti Luigi, nato a Cingoli il 3..1948, residente ed elettivamente domiciliato in […]; Libero presente

Imputato nel proc. n. 638/05 del reato p. e p. degli artt. 81, 328 c.p. perché, nella sua qualità di giudice presso il Tribunale di Camerino si asteneva dal tenere udienze nei giorni 24, 25 maggio 2005, 6, 8, 10, 13, 20, 21 giugno e 4 luglio 2055 che doveva trattare senza ritardo per ragioni di giustizia indebitamente motivandola espressamente per la presenza in aula del “crocifisso”.

Acc. in Camerino il 24 e 25 maggio 2005, il 6, 8, 10 13, 20, 21 giugno 2005 e 4 luglio 2005.

Proc. N. 637/05 del reato p. e p. degli artt. 328 c.p. poiché, nella sua qualità di Giudice presso il Tribunale di Camerini di asteneva dal tenere udienze nei giorni 9, 10, 11, 13, 16 e 27 maggio 2055 che doveva trattare senza ritardo per ragioni di giustizia indebitamente motivandola espressamente per la presenza in aula del “crocifisso”.

Acc. in Camerino il 9, 10, 11, 13, 16 e 27 maggio 2005-12-22.

Con l’intervento del P.M. Dr. Pinelli;e di Avv. Visconti in sostituzione dell’Avv. Brandina e Avv. Fabio Pierdominici del Foro di Camerino.

Le parti hanno concluso come segue: il P.M. conclude e chiede la condanna alla pena di anni 1 di reclusione. La difesa Avv. Pierdominici conclude e chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste. L’Avv. Visconti conclude e chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVAZIONI

Tosti Luigi è stato tratto al giudizio immediato di questo Tribunale nei distinti procedimenti nn. 673/05 e 638/05 R.G. Trib. secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 453 e segg. c.p.p. per rispondere di diversi fatti-reato di rifiuto di atti d’ufficio –artt. 81 cpv e 328 c.p.– compiuti nel periodo tra il 9 maggio ed il 4 luglio del 2005.

L’odierno pubblico dibattimento è stato celebrato, inizialmente, alla presenza dell’imputato: quest’ultimo, poi, ha ritenuto di allontanarsi, con il che il dibattimento è proseguito in sua “assenza”, non avendo considerato soddisfatte le proprie esigenze, ampiamente esposte dallo stesso Tosti con dichiarazioni spontanee e sostenute pure dai suoi difensori, di vedere proseguire il processo in un’udienza “regolarizzata”, secondo le direttive della circolare del “Ministro Rocco” del 29.05.1926, dalla presenza del crocifisso od, almeno, caratterizzata dalla possibilità di esporre nell’aula stessa i simboli del proprio credo religioso. Dopo la decisione sulle questioni preliminari e sulle altre richieste avanzate dalla difesa, il processo, in esito all’ammissione delle prove richieste dalle parti ed alla loro assunzione, veniva definito con la pronuncia di cui in dispositivo.

E’ stato fatto carico al Tosti di essersi rifiutato indebitamente, quale giudice presso il Tribunale di Camerino, di tenere senza ritardo le udienze per i procedimenti ad esso assegnati per ragione di giustizia nei giorni 9, 10, 11, 13, 16 e 27 maggio 2005 ed, ancora, nei giorni 24, 25 maggio, 6, 8, 10, 13, 20, 21 giugno e 4 luglio 2005, indicando, come motivo della decisione di astenersi, la presenza del crocifisso nei locali destinati alla trattazione delle cause.

E’ stato prospettato dall’accusa che il comportamento reiteratamente assunto dal giudicabile per un lungo periodo e che ha condotto alla sostanziale paralisi dell’attività professionale del Tosti –arbitrariamente rifiutata finanche dopo essere stato autorizzato a tenere le udienze nel proprio ufficio ed, addirittura, in aula priva di crocifisso– valga ad integrare non solo l’elemento oggettivo dell’ipotesi del “rifiuto di atti d’ufficio”, prevista dal 1° comma dell’art. 328 c.p., ma pure l’elemento intenzionale della fattispecie in discussione –dolo generico– senza che possano considerarsi sussistenti plausibili giustificazioni, rinvenibili nella legge o negli atti e comportamenti dell’autorità amministrativa, che valgano a scriminare il carattere indebito del “rifiuto”.

Orbene è convinzione di questo Collegio che la tesi del Pubblico Ministero sia integralmente da condividere.

Non è ozioso premettere che il Tribunale ritiene non debbano essere coinvolti più del necessario, per la soluzione del caso concreto, gli aspetti di carattere ideologico che l’imputato e gli stessi difensori hanno cercato, invece, di prospettare come fondamentali ed, addirittura quelli dirimenti il thema decidendum: le “sentite” digressioni di indole ideologica rappresentate al collegio, con non comune vivacità, dal pervenuto e dai suoi difensori non possono prevalere sugli aspetti, processuali e sostanziali, che, invece, vanno qui precipuamente affrontati.

In punto di fatto è incontrovertibile, ma non è neanche contestato –proprio la posizione assunta dal T. e la sua strategia difensiva finiscono per muovere proprio da tale assunto di fatto– che costui, nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni giurisdizionali presso il Tribunale di Camerino, in una certa epoca, inquadrata nel periodo maggio-luglio 2005, si sia, inopinatamente, determinato a rifiutare la prestazione delle sue mansioni (trattazione per ragione di giustizia di udienze) adducendo, come motivazione, la carenza di “neutralità” degli ambienti, in cui si sarebbero dovuti trattare i procedimenti assegnatigli, per la presenza in essi del simbolo religioso dei cristiani o, quantomeno, perché non era parimenti consentito esporre in detti locali i simboli (ad esempio la “menorà”) di “altre ideologie o confessioni religiose”, tra cui quella ebraica. E’, peraltro, certo che l’imputato abbia reiterato il rifiuto delle prestazioni finanche dopo essere stato autorizzato a “tenere le udienze” nella propria stanza (condotta questa solo all’inizio adottata dall’imputato) o dopo che era stata posta a sua disposizione un’aula attrezzata senza il crocifisso. Su entrambi gli aspetti hanno offerto precisazioni sia il presidente del Tribunale di Camerino, Dott. Aldo Alocchi, sia il cancelliere di quell’ufficio, Crucianelli Ermanno, sentiti in udienza (vedi ai fogli 26, 28, 29, 32, 43, 44, 49 del verbale in atti). Risolutiva per tal verso, poi, appare la risposta data dal Tosti il 26 maggio 2005 alla nota in data 25 maggio –n. 18 int.– del Presidente Alocchi (entrambe acquisite agli atti), nella quale risposta il prevenuto aveva inteso spiegare le ragioni del suo rifiuto a tenere le udienze nella propria stanza o in stanza priva del simbolo religioso del crocifisso.

Sussiste perciò la prova in causa che astensione-rifiuto dell’attività giurisdizionale vi sia stata, che essa sia stata ripetuta e, almeno per un certo periodo, continuativa e che la tenuta da parte del T. delle udienze, per la trattazione personale di procedimenti assegnatigli o, comunque, da trattare da parte del tribunale, sia stata dallo stesso imputato volontariamente impedita (per quanto dipendente dalle sue iniziative): circostanze di fatto trasfuse nella rubrica e costituenti nucleo stesso dell’addebito delineato come illecito penalmente sanzionabile.

Resta da verificare se nel caso in esame la condotta obiettivamente antigiuridica del giudice sia stata anche “indebita” ovvero se, nelle ragioni adottate dal Tosti a sostegno del rifiuto da lui consapevolmente prestato, siano ravvisabili gli estremi di quella “giustificazione” costituita dall’inevitabile necessità, in costanza di un conflitto d’interessi tra il compimento dell’atto o dell’attivita richiesta al p.u. e l’esercizio da parte sua di diritti o facoltà costituzionalmente garantiti, di far prevalere questi ultimi; con l’evidente pari esigenza che tra la posizione personale del p.u., meritevole di tutela, ed il rifiuto del compimento dell’atto o dell’attività sussista un vincolo di c.d. causalità immediata.

In funzione di tale verifica riemergono gli aspetti di carattere preponderantemente ideologico cui prima si è fatto riferimento. Il T. adduce che il “rifiuto” della funzione giurisdizionale da lui pure dovuta è giustificato dall’insopprimibile esigenza del rispetto della propria libertà di coscienza –che è inscindibilmente connessa a quello di “laicità” dello Stato ed agli altri della libertà religiosa del cittadino di manifestare il proprio pensiero e di professare la propria fede religiosa– che si concreta, nello specifico, nella "neutralità" delle aule, in sintesi raggiungibile solo attraversi la rimozione del simbolo religioso cristiano neppure prescritto dal legislatore ma previsto da un mero vecchissimo provvedimento ministeriale, in cui svolgere le proprie mansioni di giudice (e non già solo di quello contingentemente occupate per il disbrigo di taluni affari, ma di tutte quelle in cui si concreta la funzione giurisdizionale). L’imputato, facendo determinante riferimento, come sostegno alle proprie argomentazioni, alla pronuncia della S.C. n. 4237 del 1 marzo – 6 aprile del 2000 (ricorrente Montagnana), conclude che l’eventuale accettazione del Crocifisso –che sarebbe stata ineluttabile proseguendo nello svolgimento delle proprie mansioni senza pretenderne la rimozione dalle aule giudiziarie– avrebbe rappresentato, appunto, una lesione, oltre che della pari dignità delle religioni e delle convinzioni di coloro che religioni non hanno e, dunque, della laicità dello Stato, pure del diritto a manifestare liberamente il pensiero e della libertà di coscienza.

E’ convinzione del Tribunale che nel caso in esame il “rifiuto” ripetutamente manifestato dal T. all’esercizio giurisdizionale sia stato “indebito”, soprattutto nella considerazione che certamente il Tosti all’inizio della propria attività e poi a lungo per anni, ha concretamente accettato le condizioni in cui si svolgevano le proprie funzioni sino al 2003 epoca in cui la “coscienza” ha indotto il giudicabile ad assumere l’attuale posizione (si dice, nella memoria difensiva depositata, perché all’uopo sollecitato da due legali presenti nei locali del Tribunale di Camerino e, quindi, se ne deduce una posizione maturata non per proprie, piene e consolidate, convinzioni e determinazioni; vedi foglio 12 della memoria) non dimessa neppure quando le condizioni per lo svolgimento delle sue personali mansioni sono state adattate alle rappresentate esigenze di “neutralità”, di “imparzialità” e di “eguaglianza” dell’ambiente deputato alla formazione del processo decisionale (vedi foglio 9 della memoria difensiva depositata il 16.11.2005 in atti).

Prima di ogni altra considerazione, merita sgombrare il campo dall’incidenza che, nelle aspettative dell’imputato, dovrebbe rivestire in causa il precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza c.d. “Montagnana” alla quale il prevenuto sembra restare “vincolato”, tanto da farne ripetutamente il parametro defensionale più solido della propria attuale strategia processuale. Dovrebbero essere evidenti le differenze, non marginali, tra la materia del contendere oggetto della decisione della S.C. del 16 aprile 2000 e quella oggetto dell’odierno procedimento: mentre la situazione nella quale versava il Montagnana Marcello, chiamato a svolgere la funzione di “scrutatore” nelle elezioni politiche del 27/28 marzo 1994, era caratterizzata dal fatto che egli una volta nominato, ove avesse voluto sottrarsi al doveroso pubblico ufficio di “scrutatore” (con tutto il contenuto, proprio di tale funzione, di espressione e manifestazione della potestà amministrativa”, richiamata dalla S.C.; cfr. a fol. 4 della pronuncia), avrebbe dovuto addurre e dimostrare l’esistenza di un “giustificato motivo” che si ritenne, poi, di individuare proprio nella “libertà di coscienza e religiosa” e nella “laicità dello Stato” che sarebbero state lese dalla necessità di svolgere l’ufficio “impostogli” in un seggio che, seppur non munito del simbolo religioso dei cristiani, era, comunque, parte di una “intera organizzazione elettorale” dotata obbligatoriamente di arredi comprensivi del simbolo contestato, la situazione in cui versava il T. era quella di essere obbligato a svolgere le sue ordinarie funzioni giurisdizionali (di pari, se non superiori, rango e rilievo pubblicistici), per il cui esercizio non è previsto da parte del legislatore alcun “giustificato motivo” atto a legittimarne il rifiuto. La difformità non deve apparire di poco conto in quanto nel caso delle funzioni di scrutatore il “motivo” -legislativamente previsto (cfr. l’art. 108 del d.p.r. 30.3.1957 n. 361)- può giungere, ove “giustificato”, a bilanciare ed, anzi, a prevalere sulla “prestazione richiesta od imposta da una specifica disposizione” e, in generale, sull’adempimento dell’incarico e della funzione, nell’ipotesi, invece, dell’espletamento delle funzioni giurisdizionali -per il quale non sono previste, come già anticipato, situazioni particolari di “giustificato motivo” che abilitino all’astensione- non è possibile, di norma, alcun bilanciamento e, men che meno, alcuna prevalenza di esso “motivo” sull’obbligo della loro prestazione. La diversità ora ricordata rende dunque la fattispecie concreta di cui qui ci si sta occupando non assimilabile, come accennato, a quella vagliata dalla citata sentenza della Corte regolatrice e, dunque, non del tutto appropriato il continuo, pedissequo richiamo a quel precedente giurisprudenziale.

Ad avviso del Collegio per apprezzare ciò che rende “indebita” l’astensione dall’esercizio della funzione giurisdizionale realizzata dal Tosti deve muoversi proprio dalla ricordata differenza: il mancato espletamento della sua attività mai avrebbe potuto essere legittimata da un presunto bilanciamento delle esigenze discendenti dalla legittima tutela della libertà religiosa o di coscienza ovvero del principio di laicità dello stato –ed ancora meno dal loro prevalere– sul dovere di inadempimento delle proprie funzioni di giudice. L’obbligo di esercitare queste ultime sarebbe stato ed è per il Tosti (sul punto vale la pena di rammentare gli artt. 1, primo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione) da assolvere in via “primaria”, nella considerazione, peraltro, che subito egli fu posto nelle condizioni logistiche idonee a rendere, comunque, compatibile lo svolgimento della sua attività giurisdizionale con le rappresentate, seppur “tardivamente”, irrinunciabili esigenze, discendenti dalla “libertà di coscienza e di religione”, dalla “libertà di manifestazione del pensiero” e dal “principio di laicità dello Stato”, consentendogli l’esercizio di essa in ambienti privati dei simboli religiosi cristiani, “privilegio” dei cattolici (si è detto sopra con autorizzazione a “lavorare” nella propria stanza, dapprima, ed in un’aula “neutrale” poi). L’evidenza dello squilibrio generato dalla sollecitazione di una prevalenza della tutela delle libertà e dei principi su richiamati sull’adempimento del dovere commesso alle proprie fondamentali funzioni pubbliche, cui era ed è tuttora sottoposto il Tosti per propria scelta, rende ancor meno condivisibili le ragioni che il giudicabile rappresenta oggi a propria “discolpa”: l’invocazione della rappresentata tutela, maturata su sollecitazione altrui anche se, si sostiene, condivisa, appare nella fattispecie, pretestuosa e non comprensibile sol che si consideri che condotta del tutto analoga a quella assunta dal Tosti potrebbe venire adottata da ciascuno dei novemila, circa, magistrati italiani che dovesse determinarsi, di punto in bianco a per il solo fatto della presenza dei Crocefissi in talune delle, pur numerose, sale giudiziarie del paese, a rifiutare le proprie funzioni in nome della necessaria salvaguardia degli stessi libertà e principio prima citati; situazione di possibile totale carenza di “giustizia”, questa, non diversamente risolvibile se non attraverso la generalizzata rimozione del simbolo cristiano realizzata con l’abrogazione dei quell’antico decreto ministeriale che ebbe ad istituirne l’apposizione, in uno con l’effige del Re, nelle aule di udienza.

Quanto all’ultimo degli argomenti trattati dalla difesa del prevenuto nella memoria difensiva, cioè al fatto che l’eventuale prosecuzione della propria attività in aule prive del simbolo dei cristiani avrebbe rappresentato una sorta di “ghettizzazione” per il permanere del simbolo in altre aule e l’essere “costretto” ad amministrare giustizia in ambienti residuali, anche volendo trascurare l’evidenza dell’iperbole terminologica cui si è voluti far ricorso, giova osservare che anch’esso non è pertinente e concludente. Infatti è stato proprio il Tosti a riconoscere di avere, per propria scelta, esercitato, in precedenza, le funzioni nella propria stanza od in altri ambienti privi del Crocefisso; d’altronde una riprova evidente del fatto che “gestire le udienze” in ambienti che non si presentino corredate del simbolo cristiano sia evenienza “normale”, non eccezionale, è data proprio dal fatto che nell’aula in cui è stato celebrato l’attuale dibattimento non sia mai stato presente e non sia stato presente durante questo procedimento il Crocefisso (l’affermazione che quest’aula potesse essere stata predisposta “ad hoc” proprio per ospitare la causa avente per protagonista il Tosti è destituita di ogni fondamento, come già accennato nell’ordinanza adottata in sede preliminare dal Collegio, trattandosi di aula ordinariamente riservata anche alla celebrazione dei dibattimenti oltre che alla trattazione dei procedimenti di competenza del GIP e del GUP e delle cause civili anche collegiali).

In conclusione ritiene il Tribunale che debba essere affermata la colpevolezza del giudicabile in presenza di tutti elementi, obiettivo e subiettivo, dell’illecito configurato dall’accusa.

Ai fini della concreta determinazione della pena da irrogare al Tosti, è innegabile il riconoscimento allo stesso delle circostanze attenuanti generiche avuto soprattutto riguardo alla sua incensuratezza. Considerata la continuazione tra tutti gli episodi di rifiuto, ritenuta peraltro dallo stesso Pubblico Ministero almeno per i fatti trattati nei due distinti procedimenti, e vagliati i criteri tutti di cui all’art. 133 c.p., in specie l’entità del dolo e le ragioni della condotta, equa appare per l’imputato la pena di mesi sette di reclusione (partendo dalla pena base di mesi nove di reclusione, diminuita a mesi sei per le attenuanti generiche ed aumentata, come sopra, ai sensi dell’art. 81 c.p.). Alla condanna segue l’obbligo del pagamento delle spese processuali.

Giusta quanto disposto dall’art. 31 c.p., alla condanna per il fatto di omissione in parola deve seguire l’interdizione del T. dai pubblici uffici per un periodo che può essere determinato nella sua misura minima di anni uno.

I precedenti di vita dell’imputato e la ragionevole certezza che egli possa astenersi in futuro dal commettere ulteriori illeciti inducono a considerare fruibili da parte sua i benefici consentiti dalla legge. P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e segg. c.p.p. e 31 c.p.;

DICHIARA

Tosti Luigi colpevole dei reati ascrittigli nei procedimenti riuniti, ritenuta la continuazione tra i reati stessi, e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi sette di reclusione nonché al pagamento delle spese processuali.

Lo dichiara, inoltre, interdetto dai pp. uu. per la durata di anni uno.

Ordina che la pena inflitta resti condizionalmente sospesa per i termini e sotto le comminatorie di legge e che alla condanna non sia fatta menzione sul certificato del casellario giudiziale.

7 mesi di reclusione, colpevole dei reati ascrittigli nei procedimenti riuniti, ritenuta la continuazione tra i reati stessi, interdetto dai pp. uu.

Il pm, Mario Pinelli, aveva chiesto la condanna ad un anno.

Questo perche' la Circolare del 29 maggio 1926 tutt'ora in uso, impone la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie.

Qui la cosa e' un po lunga perche':

L’esposizione del crocifisso negli uffici pubblici in genere, è data con ordinanza ministeriale 11 novembre 1923 n. 250, nelle aule giudiziarie con Circolare del Ministro Rocco, Ministro Grazia e Giustizia, Div. III, del 29 maggio 1926, n. 2134/1867 recante “Collocazione del crocifisso nelle aule di udienza”, che recita:

“Prescrivo che nelle aule d’udienza, sopra il banco dei giudici e accanto all’effige di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocifisso, secondo la nostra tradizione. Il simbolo venerato sia solenne ammonimento di verità e giustizia. I capi degli uffici giudiziari vorranno prendere accordi con le Amministrazioni Comunali affinché quanto esposto sia eseguito con sollecitudine e con decoro di arte quale si conviene all’altissima funzione della giustizia”.



In materia scolastica si ricordano, le norme regolamentari art. 118 Regio Decreto n. 965 del 1924 (relativamente agli istituti di istruzione media) e allegato C del Regio Decreto n. 1297 del 1928 (relativamente agli istituti di istruzione elementare), che dispongono che ogni aula abbia il crocifisso.

Con circolare n. 367 del 1967, il Ministero dell’Istruzione ha inserito nell’elenco dell’arredamento della scuola dell’obbligo anche i crocifissi.

Nei Patti Lateranensi e successivamente nelle modifiche apportate al Concordato con l’Accordo ratificato e reso esecutivo con la L. 25 marzo 1985 n.121[1], nulla viene stabilito relativamente all’esposizione del crocifisso nelle scuole o, più in generale negli uffici pubblici, nelle aule del tribunale e negli altri luoghi nei quali il crocefisso trova ad essere esposto.

Con parere n. 63 del 1988, infatti, il Consiglio di Stato ha stabilito che le norme dell’art 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e l’allegato C del R.D. del 26 aprile 1928 n. 1297, che prevedono l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche non possono essere considerate implicitamente abrogate dalla nuova regolamentazione concordataria sull’insegnamento della religione cattolica. Ha argomentato il Consiglio di Stato: premesso che “il Crocifisso, o più esattamente la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della Cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da specifica confessione religiosa, le norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi. Occorre, poi, anche considerare – continua il Consiglio di Stato – che la Costituzione Repubblicana, pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto alla esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come il Crocifisso, per i principi che evoca e dei quali si è già detto, fa parte del patrimonio storico[2]”.

Le norme citate dovrebbero, però, ritenersi implicitamente abrogate dal d.lgs. 297/94 in cui all’art. 107, nell’elencazione puntuale delle suppellettili che compongono l’arredo si fa riferimento esplicito solamente all’attrezzatura, l’arredamento e il materiale da gioco per la materna. In modo più chiaro ed esplicito l’art. 159 stabilisce “Spetta ai comuni prevedere al riscaldamento, all’illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari…”. L’art. 190 stabilisce che “i Comuni sono tenuti a fornire (…) l’arredamento” dei locali delle scuole medie.

Nessun riferimento al crocifisso.

Sicchè si potrebbe sostenere che le norme dell’art. 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e l’allegato C del R.D. n. 1297 del 1928, dovrebbero ritenersi implicitamente abrogate ex art. 15 preleggi[3], perché il d.lgs. 297/ 94 regola l’intera materia scolastica.

Tuttavia restano in vigore in forza dell’art. 676 dello stesso decreto intitolato “norme di abrogazione” il quale dispone che “le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”.

Orbene, alla specificazione del contenuto minimo necessario delle locuzioni generali “arredi” ovvero “arredamenti” contenute negli artt. 107, 159 e 190 concorrono le due disposizioni regolamentari citate, comprendendovi anche il “crocifisso”.

Così si può affermare che le disposizioni del d.lgs. 297/94, come specificate dalle norme regolamentari citate, includono il crocifisso tra gli arredi scolastici.

Conclusivamente, poiché non appare ravvisabile un rapporto di incompatibilità con norme sopravvenute, né può configurarsi una nuova disciplina dell’intera materia, già regolata da norme anteriori, né, come ha ritenuto il Consiglio di Stato, attengono all’insegnamento della religione cattolica, né costituiscono attuazione degli impegni assunti dallo Stato in sede concordataria, le disposizioni di cui all’art. 118 R.D. 30 aprile 1924 n. 965 e quelle

allegato C del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, devono ritenersi legittimamente operanti[4].

La Corte di Cassazione (Sez. III, 13-10-1998) ha affermato in particolare, che non contrasta con il principio di libertà religiosa, formativa della Costituzione, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche: “Il principio della libertà religiosa, infatti, collegato a quello di uguaglianza, importa soltanto che a nessuno può essere imposta per legge una prestazione di contenuto religioso ovvero contrastante con i suoi convincimenti in materia di culto, fermo restando che deve prevalere la tutela della libertà di coscienza soltanto quando la prestazione, richiesta o imposta da una specifica disposizione, abbia un contenuto contrastante, con l’espressione di detta libertà: condizione questa, non ravvisabile nella fattispecie”, nella quale si discuteva della lesività del principio di libertà religiosa proprio ad opera dell’esposizione del crocifisso nell’aula scolastica adibita a seggio elettorale.

In una recente decisione, invece, la Cassazione[5] ha ritenuto contraria al principio di laicità l’esposizione dei crocifissi nei seggi elettorali, prendendo ad esempio una decisione del Tribunale Costituzionale tedesco del 1995[6]. Escluso che l’articolo 9 del nuovo Concordato con la Chiesa cattolica – in cui la Repubblica italiana prende atto che “i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano” – possa costruire idoneo fondamento normativo alla prassi amministrativa in materia, la Suprema Corte rigetta anche la “giustificazione culturale”, contraddicendo espressamente l’avviso del Consiglio di Stato. Non è sostenibile, infatti, “la giustificazione collegata al valore simbolico di un’intera civiltà o della coscienza etica collettiva”, per il contrasto in essa implicito con il divieto delle differenziazioni per motivi religiosi.

È lecito esporre un crocifisso in un’aula scolastica, in un tribunale o in un ufficio pubblico, questa scelta può offendere la coscienza del non credente o dell’appartenente ad una confessione religiosa contraria a tale simbologia? L’esposizione contraddice la “laicità dello Stato”? E a che tipo di simbologia deve essere ascritto il crocifisso: identità religiosa o culturale?

Nel corso dell’anno scolastico 2002-2003, Adel Smith, cittadino italiano di religione musulmana, domanda all’insegnante della scuola di Ofena (in provincia di L’Aquila), frequentata dai suoi figli, di rimuovere il crocifisso appeso alla parete o, in subordine, di appendervi un quadretto con la sura del Corano. L’insegnante accondiscende a questa seconda richiesta, ma viene smentita dal dirigente scolastico il quale impone di rimuovere il quadretto. Assistito da un avvocato, Adel Smith ricorre al Tribunale di L’Aquila per ottenere un pronunciamento d’urgenza. Investito della questione, il Tribunale ribadisce il carattere laico della Repubblica italiana e delle sue istituzioni e il 23 ottobre decreta la rimozione del crocifisso[7]. Un’ordinanza successiva ha invece revocato tale rimozione poiché ha ritenuto che l’istanza presentata non integrasse una domanda “meramente risarcitoria”, ma si concretizzasse nella richiesta di una misura di carattere inibitorio idonea ad interferire nella gestione del servizio scolastico, dal che la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo[8].

La rimozione del crocifisso scatena un’aggressiva polemica pubblica e una vera e propria campagna per il rilancio del crocifisso così che la maggior parte degli italiani hanno fatto questo tipo di ragionamento: “L’offesa è grande. Insopportabile. Una prevaricazione. Un esproprio. Un Tizio entra nel tuo alloggio, si accomoda in poltrona, ha libero accesso al frigorifero, usa il tuo bagno e invece di ringraziare per l’ospitalità, ti ingiunge di togliere dalla parete quel “coso” lì. Sarà anche un coso ma permetti decido io se deve restare lì o sparire[9]”.

Un ragionamento un po’ rozzo ma tale vicenda ci fa comprendere che oggi la questione dei simboli religiosi, a partire dal sostrato argomentativo connesso alla rivendicazione della libertà di coscienza e della neutralità dello Stato, può trasformarsi in un momento di “scontro tra religioni e civiltà”.

Una questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal TAR del Veneto[10], avente ad oggetto gli artt. 159 e 190 del d. lgls. n. 297 del 1994, come specificati dall’art. 119 allegato C del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 e dall’art. 118 del R.D. 30 aprile 1924 n. 965, nella parte in cui includono il crocefisso tra gli arredi scolastici, nonché l’art. 676 d.lgs. 297/94, nella parte in cui conferma la vigenza degli artt. 119 allegato C del R.D. 1297/28 e 118 del R.D. 965/24.

Il Tribunale remittente sostiene che il crocifisso è essenzialmente un simbolo religioso cristiano, di univoco significato confessionale, che l’imposizione della sua affissione nelle aule scolastiche non sarebbe compatibile con il principio supremo di laicità, desunto dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione, e con la conseguente posizione di equidistanza e di imparzialità fra le diverse confessioni che lo Stato deve mantenere; che la presenza del crocifisso, che verrebbe obbligatoriamente imposta ad alunni, genitori e insegnanti, delineerebbe una disciplina di favore per la religione cristiana rispetto alle altre confessioni, attribuendo ad essa una ingiustificata posizione di privilegio.

La Corte Costituzionale con ordinanza 389/2004[11] ha ritenuto di non doversi pronunziare in quanto le norme in esame hanno natura regolamentare, norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né conseguentemente, un intervento interpretativo.

In questa prospettiva, l’ordinanza della Corte, con le sue argomentazioni tecniche, pare suggerire un inasprimento di toni senza rinunciare a continuare ad interrogarsi. Tuttavia il dibattito in corso sull’esposizione del crocifisso pare sempre meno legato alla religione, alla religiosità e alla fede e invece strumentalizzato dai politici di destra e di sinistra.




[1] Viene abrogato il principio della religione cattolica come religione di Stato mediante il punto 1 del Protocollo Addizionale all’Accordo di Villa Madama. Il Concordato 1984 non prevede, perciò, l’insegnamento diffuso della religione cattolica.

[2] Analogamente si esprimeva il Ministro di Grazia e Giustizia, a seguito di un esposto di un privato al Presidente della Corte di Appello delle Marche, sulla vicenda, dopo il nuovo Concordato della circolare che prescrive il crocifisso nelle aule giudiziarie (Circ. n. 1867 della Div. III n. 2134 del Reg. Circ., emessa il 29 maggio 1926). Sostenendo il dovere di mantenere il simbolo, il Ministro ha affermato che “ …il cristianesimo è componente integrante della nostra storia… il crocifisso, il segno più alto del cristianesimo, appare, allora, per tutti, credenti e non, come il simbolo di questa nostra civiltà come il segno della nostra cultura umanistica e della nostra coscienza etica. Si ritiene, dunque, che la presenza nelle aule ove si amministra la giustizia la presenza del simbolo rappresentativo della legge morale e dell’etica che sta alla base della nostra società sia tuttora opportuna e non contrasti con i principi di libertà di pensiero e di religione posti dalla Costituzione. Infatti tale simbolo sarà letto in termini religiosi dall’uomo che crede , ma avrà valore indicativo e morale anche per chi vede la vita e la storia solo come vicenda terrena”.

[3] Abrogazione delle leggi. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore.

[4] Parere 16 luglio 2002, Avvocatura dello Stato di Bologna.

[5] Cass. pen., Sez. IV, 1 marzo 2000, n. 439, in Giur. Cost., 2000, p. 1121. La Cassazione ha riconosciuto “l’obiezione di coscienza” di uno scrutatore che lamentava come contrario ai propri convincimenti il fatto che l’amministrazione pubblica nell’organizzare le operazioni elettorali non avesse provveduto all’eliminazione dei crocifissi nei luoghi adibiti ai seggi, nonostante che nel seggio dell’interessato non fosse esposto tale simbolo.

[6] BVerfG, 16 maggio 1995, in QDPE, 1995, p. 808.

[7] Con tecnica del tutto contraria si era pronunciato un giudice di merito, sulla richiesta di rimuovere il crocifisso, sostenendo che esso doveva restare esposto, posto che la sua presenza

non può costituire pregiudizio alcuno per la formazione culturale e ideologica dell’alunno… data la particolare importanza che la figura di Cristo ha assunto nella nascita e nella evoluzione della civiltà occidentale, come dimostrato, tra l’altro, dalla testimonianza di un uomo di cultura laica come Benedetto Croce, il quale pubblicamente riconosceva che “..non possiamo non dirci cristiani” (Pret. Roma, 28 aprile 1986, in Riv. giur.scuola, 1986, p. 619).

[8] V. Trib. L’Aquila, ord. 29 novembre 2003 e 23 ottobre 2003, in Foro it., 2004, I, p. 1262.

[9] V. FELTRI, Il diario di Vittorio Feltri, in Libero, 29-10-2003, p. 1552.

[10] V. Trib. Veneto, sez. I, ord. 14 gennaio 2004, in Foro it., 2004, III, p. 235.

[11] Ordinanza 13 dicembre 2004 n. 389, in Giur. Cost., 2004.

Rif. http://www.uilpadirigentiministeriali.com/Documentazione/Articoli,%20interventi,%20contributi/2008/giugno%202008/8-06-2008/Storia%20del%20crocifisso%20nelle%20scuole%20pubbliche%20italiane%20di%20Rosci%20Valentina.doc

Sul caso Tosti, nel 2006 intervengono anche i Brights francesi, nella lettera a Romano Prodi che per quanto lunga credo che valga la pena di riportare per intero:


lettera a Romano Prodi dei Brights francesi


Signor Presidente del Consiglio,

Già sei mesi fa, nel febbraio 2006, in seguito a una nostra iniziativa, migliaia di democratici, dai cinque continenti, si rivolgevano al vostro predecessore, dott. Silvio Berlusconi, reagendo contro una decisione della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura d’Italia con la quale il giudice Luigi Tosti era stato sospeso da tutte le sue funzioni e dal suo stipendio. Questa decisione era stata provocata dall’avvocato generale presso la Corte di Cassazione e aggiungeva questa misura disciplinare eccezionale a una precedente condanna penale, pronunciata nel novembre 2005, a una pena di sette mesi di prigione difficilmente comprensibile in un Paese civilizzato: queste condanne e sanzioni facevano seguito al rifiuto del giudice Luigi Tosti di continuare a piegarsi alle disposizioni della circolare del 29 maggio 1926 che impone la presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie.

Nella nostra lettera al vostro predecessore noi rammentavamo, con le parole del filosofo Henri Pena-Ruiz, i principî fondanti della laicità delle istituzioni e della scuola per uno stato democratico: «Certi uomini credono in un dio. Altri in parecchi. Altri si ritengono agnostici e rifiutano di pronunziarsi. Altri infine sono atei. Tutti debbono vivere insieme. E questa vita comune, dalla prima Dichiarazione dei diritti dell’uomo, deve assicurare a tutti, al tempo stesso, la libertà di coscienza e l’uguaglianza dei diritti». È cosi che la laicità, garantendo l’assoluta libertà di coscienza e d’espressione dalla separazione della religione e dello Stato, è chiaramente stabilita come una condizione necessaria, anche se ovviamente non sufficiente, della democrazia politica.

Numerose organizzazioni democratiche, che difendono la libertà di coscienza, si sono rivolte per iscritto al vostro predecessore per reclamare la cessazione delle procedure intentate dallo Stato italiano contro il giudice di Camerino. Per quel che ci consta, nessuna ricevuta di ritorno - né a fortiori nessuna risposta - fu mandata dalla Presidenza del Consiglio.

Pertanto, oggi noi ci facciamo portavoce del centinaio di organizzazioni locali, nazionali e internazionali, che come l’International Humanist and Ethical Union o il Consiglio Ecumenico della Gioventù in Europa, hanno rivolto una petizione al vostro predecessore.

Noi non intendiamo ingerirci in quel che è di competenza esclusiva della democrazia politica italiana; appartiene al popolo italiano e a lui solo d’impossessarsi, se lo desidera, con le sue organizzazioni politiche, delle esigenze democratiche della laicità istituzionale e scolastica e di fare evolvere in conseguenza le leggi.

Alla stessa stregua, sul piano giudiziario e conformemente alle leggi vigenti, il giudice Luigi Tosti, esercita ed eserciterà presso le diverse giurisdizioni italiane e presso la Corte di Giustizia Europea tutti i ricorsi che sono a sua disposizione, e ci troverà al suo fianco sino a quando lo vorrà e lo riterrà utile.

Al contrario, aldilà delle leggi che sono l’espressione della rappresentanza isituzionale della Repubblica italiana, ci sono questioni che ricadono nella responsabilità dell’esecutivo, e dunque, ormai, nella vostra responsabilità personale. È il caso delle procedure che intenta lo Stato italiano contro il giudice Tosti; è il caso delle circolari ministeriali; è il caso delle misure disciplinari prese contro il giudice Tosti.

È dunque ufficialmente e pubblicamente che noi ci rivolgiamo a Lei affinché metta fine all’insieme di procedimenti attivati dallo Stato italiano contro il giudice Luigi Tosti, su disposizione del vostro predecessore alla Presidenza dl Consiglio, e affinché Lei attivi i mezzi che la Costituzione Italiana le mette a disposizione per reintegrare il giudice Tosti nelle sue funzioni e nello stipendio.

Ringraziandola in anticipo per l’attenzione che vorrà accordare alla nostra lettera, e di quella che accorderà alla nostra petizione, noi La preghiamo di accettare, Signor Presidente del Consiglio, i nostri più rispettosi saluti.

Christian Eyschen (Paris),
Michel Naud (Nantes),
Johannès Robyn (Bruxxelles)

Fonte: http://www.uaar.it/uaar/documenti/142.html

Siamo a Febbraio 2009, oggi e' 12, il prossimo 17 ci sara' l'Udienza in cassazione.

Io non riesco a capacitarmi del fatto che in un paese che si definisce democratico, ancora esistano le Sante Inquisizioni e le condanne gia' annunciate.

I ricatti di potere, le manovre piu o meno recondite che non risparmiano anzi, si fanno bandiera di persone sofferenti, magari in stato comatoso da 17 anni.

Quale crocefisso, non voglio qui fare alcuna polemica su i cosiddetti "credenti" e i "senza Dio", io sono per la liberta' anche in questo, credo che ognuno meriti rispetto se egli lo merita, indipendentemente da quale sia la sua credenza religiosa o meno.

Ma magari fosse questo il problema.

Se proviamo ad analizzare i fatti, anche gli ultimi, si vede chiaramente che Cristo e i Santi, non c'entrano per niente con le nefandezze alle quali stiamo assistendo. Qui si crocifiggono persone in nome di Dio e tutti i santi, e poi si architettano manovre che nulla hanno a che fare con Dio o Allah o Buddha. Ma con il tornaconto dei soliti noti, si e molto.


Che vogliamo fare allora? Vogliamo restare qui a scrivere o a guardare?

Il 17 e' vicino. Se e' vero, e dico se ma purtroppo e' soltanto un forzatissimo ottimismo, se la cassazione dovesse essere manovrata anche stavolta, se questo giudice dovesse essere condannato, allora vorrebbe dire che e' finito, e' proprio finito tutto. Non c'e' piu niente in cui riporre fiducia, a meno che... a meno che attraverso questo squallore non si trovi quel coraggio di lottare ancora, di esporsi per qualcosa che si ritiene grande e giusto:

Il valore di ognuno.

Io non sono ne un politico ne uno scrittore, sono un informatico, ma in questi ultimi tempi ho ritenuto opportuno sacrificare anche delle cose che comunque dovro fare, perche ci sono delle esigenze ben piu gravi.

Forse non ci si sta rendendo conto che questo momento politico-sociale e' molto simile ad altri che hanno precluso sconvolgimenti mondiali. Basta prendere il libro di storia di vostro figlio.

Per quello che riguarda questa notizia in particolare, se qualcuno ha idee o altro puo comunque mettersi in contatto con me e con chi vorra' aderire. Per quello che mi riguarda, io propongo di fare esplodere la cosa.

Sarebbe ora che qualcuno venga messo in condizione di non poter piu decidere sulla pelle di vivi e morti.


ASTALAVISTA

The- Legions
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«You may stop this individual, but you can't stop us all... after all, we're all alike.»
« potrete fermare me, ma non potrete fermarci tutti... dopo tutto, siamo tutti uguali.»
No-one is innocent

lunedì 9 febbraio 2009

Disegno di legge N. 733 Decreto Sicurezza del governo








DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

dal Ministro dell’interno (MARONI)

e dal Ministro della giustizia (ALFANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2008

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica



Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge il Governo intende rispondere all’aggressione della criminalità diffusa ed all’attività riconducibile alla criminalità organizzata, fenomeni che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini.

Tale disegno di legge è strettamente collegato al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (atto Senato n. 692) che il Governo ha deciso di emanare per soddisfare la richiesta di sicurezza avanzata dai cittadini, i cui contenuti affrontano con immediatezza il tema dell’illegalità diffusa, della sicurezza urbana, compresa quella derivante dalla circolazione stradale, e del contrasto alla criminalità organizzata.
La necessità dell’intervento normativo oggi proposto trova le sue radici nella insufficienza di apposite misure che consentano di contrastare con efficacia il degrado urbano, l’illegalità diffusa e la criminalità organizzata, fenomeni che minano i fondamenti della convivenza civile e che possono essere contrastati attraverso la previsione e l’attuazione di appositi strumenti normativi che siano in grado di rispondere con maggiore efficacia alla domanda di effettività dell’intervento penale.
Il disegno di legge si compone di 20 articoli.
I primi due articoli intendono ampliare gli strumenti di tutela per gli anziani e per le persone portatrici di minorazione fisica, psichica o sensoriale che purtroppo hanno, troppo spesso, costituito un facile bersaglio per i criminali.
L’articolo 3, che interviene sulla legge in tema di cittadinanza – legge 5 febbraio 1992, n. 91 – mira a limitare il fenomeno dei matrimoni cosiddetti «di comodo» finalizzati ad una più celere acquisizione della cittadinanza italiana.
Gli articoli 4 e 5 rafforzano la tutela del decoro urbano anche attraverso modifiche che riguardano il reato di danneggiamento, il reato di deturpamento ed imbrattamento di cose altrui e l’occupazione di suolo pubblico (articolo 7).
Un’attenzione particolare è stata conferita alla tutela dei minori dagli articoli 6 e 8 ove vengono previste, rispettivamente, un’aggravante per i reati commessi in concorso con i minori e il nuovo reato che punisce l’impiego dei minori stessi nell’accattonaggio.
L’articolo 9 introduce il delitto di ingresso illegale nel territorio dello Stato.
Con gli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina sulle misure di prevenzione previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, volte a migliorare il sistema delle norme deputato alla lotta alla criminalità organizzata. L’articolo 16 introduce modifiche al sistema dell’iscrizione anagrafica.
L’articolo 17 detta disposizioni per contrastare il fenomeno del riciclaggio connesso all’uso del money transfer e l’articolo 18 introduce ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
L’articolo 19, infine, riguarda la disciplina del fermo del veicolo in caso di gravi violazioni al codice della strada, quando il veicolo appartiene ad un soggetto diverso dall’autore del reato. L’articolo 20 prevede la copertura finanziaria.
Esaminando in maniera più specifica le singole norme, si fa presente quanto segue.

L’articolo 1 modifica la formulazione della circostanza aggravante comune di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), del codice penale, precisando che l’ipotesi di «minorata difesa» può configurarsi anche nel caso in cui l’autore del reato abbia profittato dell’età avanzata della persona che ha subìto il danno.
L’articolo 2 amplia la tutela penale che l’ordinamento contempla in favore delle persone portatrici di minorazione fisica, psichica o sensoriale. In particolare, la modifica inserisce all’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate un aggravamento di pena qualora le fattispecie di reato ivi contemplate siano commesse in danno delle persone nelle suddette condizioni. In questo modo si cerca di porre un rimedio al fenomeno sempre più frequente della commissione di reati dove il soggetto passivo è persona incapace di provvedere a sé stessa in modo completo.

Il disegno di legge si propone altresì di contrastare il fenomeno, purtroppo sempre più frequente, dei cosiddetti «matrimoni di comodo» che da un lato foraggiano l’attività criminale e dall’altro possono risolversi in un danno per persone in cerca di un affetto. Su tale fronte, l’articolo 3 stabilisce termini più rigorosi per l’acquisto della cittadinanza iure matrimonii (ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi) prevedendo che il regime matrimoniale debba sussistere anche nel momento, successivo, dell’adozione del decreto del Ministro dell’interno di conferimento dello status civitatis.
Con l’articolo 4 e seguenti, si entra nel vivo delle misure di contrasto dalla cosiddetta «illegalità diffusa», intervenendo su fattispecie considerate «minori», ma che incidono notevolmente non tanto sulla «vivibilità» dei centri urbani, quanto su quelle condizioni minime di cura del territorio dalle quali partire per reimpostare politiche attive di risanamento e di promozione della legalità.
In particolare, l’articolo 4 contempla, in materia di reato di danneggiamento, una disciplina connotata da una maggiore efficacia deterrente a tutela di particolari e rilevanti beni.
In tale ambito, il comma 1 introduce, al secondo comma dell’articolo 635 del codice penale, il numero 3-bis, aggravando la pena base stabilita per il reato di danneggiamento anche nel caso in cui la condotta criminosa sia commessa su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale. Relativamente a tutte le ipotesi aggravate di cui al medesimo secondo comma dell’articolo 635, è previsto, inoltre, che la sospensione condizionale della pena sia sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un periodo di tempo non superiore alla durata della pena sospesa.
L’articolo 5 modifica il secondo comma dell’articolo 639 del codice penale (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui), prevedendo un aumento di pena qualora la condotta diretta a deturpare o a imbrattare abbia ad oggetto immobili sottoposti a programmi di risanamento edilizio o ambientale o altri immobili, sempre che da tale condotta consegua un pregiudizio del decoro urbano. In questo caso, la possibilità di una sanzione ad effetto riparatorio è nel sistema, in quanto si tratta di un reato rimesso alla competenza del giudice di pace e trovano, quindi, applicazione le disposizioni del capo VIII del titolo I del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
L’articolo 6 riguarda una grave fenomenologia criminosa, quella della partecipazione di giovanissimi ad azioni criminali gravi. Solo un’azione decisa nei confronti dei correi maggiorenni può realizzare quella deterrenza aggiuntiva che occorre per bloccare il fenomeno prima che l’effetto emulazione e l’evoluzione delle condotte violente che si vanno diffondendo in età scolare rendano il fenomeno inarrestabile, costringendo a scelte punitive forti nei confronti dei delinquenti minorenni. Per questo motivo, l’articolo 6 interviene sull’articolo 112 del codice penale prevedendo l’applicabilità, nei confronti delle persone maggiorenni che concorrono nel reato, dell’aggravante ivi prevista, anche nei casi di partecipazione al reato commesso da un minore di anni diciotto o delle altre persone non imputabili o in condizioni di ridotta imputabilità. Si intende, in altri termini, responsabilizzare ulteriormente il maggiorenne, per creare una sorta di «cintura sanitaria» intorno ai minori delinquenti. Sarà il giudice, nell’applicazione della pena in concreto, a valutare la gravità dei fatti, anche riguardo alla circostanza dell’induzione.
Con l’articolo 7 vengono proposti alcuni interventi normativi in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico. In particolare, il comma 1 prevede che, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico, ai sensi degli articoli 633 del codice penale e 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, comunque, per motivi di pubblica sicurezza, possano ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, nel caso di occupazione per motivi commerciali, la chiusura dell’esercizio fino all’adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia.
Tale forma di «ravvedimento operoso» degli occupanti costituisce, indubbiamente, uno degli aspetti più innovativi della riforma, tanto che le stesse prescrizioni vengono estese, con il comma 2, all’esercente che ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
Il comma 3 prevede, altresì, che qualora si tratti di occupazione a fine di commercio, la trasmissione del relativo verbale di accertamento, da parte dell’ufficio accertatore al comando della Guardia di finanza competente per territorio. Tale modifica è volta ad assicurare, anche in tali casi, l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi della quale «i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli».
L’articolo 8 reca norme a tutela dei minori. In particolare la norma delinea, alla lettera a), una nuova fattispecie di reato, vale a dire l’impiego di minori nell’accattonaggio (articolo 600-octies del codice penale), con l’obiettivo di punire la condotta di chi si avvale, per mendicare, di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare.
L’articolo introduce, infine, alla lettera b), l’articolo 602-bis del codice penale che prevede l’applicazione di una pena accessoria (perdita della potestà del genitore e interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura) nel caso in cui i reati di cui agli articoli 600 del codice penale (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 del codice penale (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi) siano commessi dal genitore o dal tutore.
Con l’articolo 9 viene inserita nell’ordinamento la fattispecie penale dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato. In particolare viene sanzionato penalmente colui che si introduce in Italia violando la normativa contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La norma prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a quattro anni e l’obbligatorietà dell’arresto dell’autore del reato che sarà giudicato con rito direttissimo. Viene previsto, inoltre, che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, ordini l’espulsione dello straniero.
Gli interventi in materia di lotta alla criminalità organizzata sono contenuti nei successivi articoli attraverso l’introduzione di alcune modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia. In particolare l’intervento previsto nell’articolo 10, che modifica l’articolo 1 della citata legge, è volto ad imprimere maggiore impulso all’azione di contrasto alla criminalità organizzata attraverso l’aggressione ai patrimoni illeciti, colmando un evidente difetto di coordinamento di norme intervenute nel tempo che impedisce all’ufficio giudiziario titolare delle indagini preliminari in materia di delitti connessi con la criminalità organizzata di avviare le indagini patrimoniali finalizzate all’applicazione delle misure di prevenzione e, soprattutto, il potere di proporre sequestri e confisca ai sensi della legge n. 575 del 1965.
L’articolo 11 interviene sull’articolo 2-ter della citata legge n. 575 del 1965. L’intervento è finalizzato a consentire la confisca anche dei beni di cui il soggetto non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona, ne risulti titolare in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all’attività economica condotta, analogamente a quanto previsto in materia di applicazione della misura di sicurezza patrimoniale, a seguito di condanna, ai sensi dell’articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
L’articolo 12 è volto a superare, sempre con riferimento all’articolo 2-ter della citata legge n. 575 del 1965, un profilo di criticità costituito dalla natura accessoria delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali, prevedendo che le misure di prevenzione patrimoniale possano essere applicate anche disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali, consentendo così all’autorità giudiziaria di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del proposto o del sottoposto.
Al fine, pertanto, di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata incidendo su uno degli elementi sui quali la stessa è maggiormente vulnerabile, l’intervento consiste nel passaggio da un approccio incentrato sulla «pericolosità del soggetto» a una visione imperniata sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato.
L’articolo 13 sostituisce l’articolo 2-quater della citata legge n. 575 del 1965. L’intervento è volto a rendere più efficace la disciplina del sequestro dei beni conseguenti all’applicazione delle misure di prevenzione. Lo strumento di prevenzione si coniuga spesso con analoghi strumenti di natura penale sino a creare un sistema coordinato di norme che si integrano a vicenda, pur mantenendosi su piani distinti. Le disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione dei due diversi tipi di sequestro presentano, però, notevoli differenze, poiché all’esecuzione del sequestro previsto dalla legge n. 575 del 1965 si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, mentre le norme del codice di rito penale si applicano al sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale per i beni da sottoporre a confisca penale. L’intervento proposto rappresenta un intervento minimo di armonizzazione del sistema.
L’intervento contenuto nell’articolo 14 è finalizzato a consentire l’affidamento dei beni mobili registrati, in gratuita giudiziale custodia, alle Forze di polizia operanti, analogamente a quanto già previsto in materia di repressione dei reati di contrabbando, immigrazione clandestina, riciclaggio e traffico di sostanze stupefacenti. In tal modo si realizza anche una riduzione delle notevoli spese che l’Erario sostiene per la custodia dei beni mobili registrati sottoposti a sequestro e che, all’esito del procedimento, risultano spesso privi di ogni utilità e di ogni valore commerciale.
Con l’articolo 15 si fanno confluire le competenze in materia di assegnazione e destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose, in base alla legislazione antimafia, al prefetto della provincia in cui insiste il bene confiscato. La norma intende affidare tale compito al prefetto in ragione delle competenze specifiche attribuite dalla legislazione antimafia al Ministero dell’interno e al prefetto.
L’articolo 16 introduce la disposizione secondo cui l’iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie, richieste dalla normativa vigente, dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza.
Con l’articolo 17 viene introdotta una nuova misura per contrastare il fenomeno di riciclaggio connesso all’uso del cosiddetto money transfer, consistente in quei trasferimenti di denaro che sfuggono ai controlli della normativa antiriciclaggio finendo, così, nel circuito del finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata. L’intervento normativo si inserisce nella «disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet», di cui all’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, attraverso l’introduzione di un nuovo comma, nel quale viene disposto che il gestore degli esercizi di telefonia e internet autorizzati a prestare servizi volti al trasferimento di denaro deve provvedere ad acquisire copia del documento di identità del richiedente il servizio. Qualora quest’ultimo sia straniero, deve essere acquisita anche la copia del titolo di soggiorno segnalando il servizio erogato con la documentazione raccolta alla locale autorità di pubblica sicurezza. L’inosservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio commerciale.
L’articolo 18 introduce ulteriori modifiche al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
In particolare, la lettera a) modifica l’articolo 5 del citato testo unico, inserendo tra i reati che valgono ad orientare il giudizio di pericolosità dello straniero, in sede di esame di una richiesta di rinnovo ovvero di revoca di un permesso di soggiorno per motivi familiari, quelli per i quali il codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza.
La lettera b) apporta due modifiche all’articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998: la prima intesa a prolungare il periodo di permanenza in un centro di permanenza temporanea e assistenza del cittadino straniero, in attesa dell’espletamento degli adempimenti necessari all’esecuzione del provvedimento di espulsione. Il termine massimo del trattenimento è fissato in diciotto mesi, anticipando per tale aspetto il contenuto di una proposta di direttiva europea recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente, attualmente, in fase avanzata di definizione. I periodi di trattenimento, sempre convalidati dall’autorità giudiziaria, sono fissati in sessanta giorni, prorogabili di un uguale periodo laddove permangano ostacoli alla identificazione dello straniero e quest’ultimo non cooperi a tal fine. La seconda modifica all’articolo 14 aumenta i limiti edittali (reclusione da due a sei anni anziché da uno a cinque anni) della sanzione penale prevista per lo straniero che rimane nel territorio nazionale in violazione dell’intimazione a lasciarlo connessa ad un decreto di espulsione già reiterato a seguito di una prima violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.
L’intervento normativo proposto con l’articolo 19 completa quello contenuto nell’articolo 4 del richiamato decreto-legge n. 92 del 2008, concernente la confisca del veicolo in caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ad un determinato limite, ovvero sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In particolare, viene introdotto un nuovo comma 2-sexies all’articolo 186 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con il quale, nella stessa situazione di guida in stato di ebbrezza che determina la predetta confisca, si prevede l’applicazione, con la sentenza di condanna o di «patteggiamento», della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo quando lo stesso appartenga ad un soggetto estraneo al reato. Tale misura è altresì adottata in via provvisoria, ovviamente per un periodo inferiore, dall’organo accertatore nel momento dell’accertamento del reato. Contro il provvedimento provvisorio è ammesso reclamo al tribunale competente.
La medesima disposizione si applica anche nei casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per effetto del rinvio operato dal nuovo periodo introdotto all’articolo 187, comma 1, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



Relazione tecnica

In ordine alle disposizioni suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri, si fa presente quanto segue.
Articolo 3 – Modifiche alla legge n. 91 del 1992 (Cittadinanza)
L’articolo 3 sostituisce l’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, ed eleva da sei mesi a due anni il periodo legale di residenza in Italia dopo il matrimonio necessario per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero, prevedendo, altresì, che i termini per l’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto l’articolo determina la contrazione della platea dei beneficiari della cittadinanza italiana iure matrimonii e, quindi, una riduzione degli oneri per la finanza pubblica.
Con la disciplina che si intende introdurre, infatti, la durata minima della residenza necessaria all’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente in Italia raddoppierà in caso di matrimonio con prole (da sei mesi ad un anno) e addirittura quadruplicherà in caso di matrimonio senza prole (da sei mesi a due anni); mentre la durata minima del matrimonio necessaria all’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente all’estero rimarrà immutata in caso di matrimonio senza prole (3 anni) e subirà un dimezzamento in caso di matrimonio con prole (da 3 anni a 18 mesi).
In particolare, a riprova di quanto precede ed al fine di quantificare l’onere derivante dall’introduzione della norma sopra indicata, occorre far riferimento ai dati relativi alle cittadinanze concesse nell’arco dell’anno 2007.
Al riguardo, si rappresenta che, a fronte delle circa 31.600 istanze di cittadinanza iure matrimonii accolte nel 2007, in circa 25.000 casi l’acquisto della cittadinanza ha riguardato coniugi stranieri residenti legalmente in Italia da almeno sei mesi, mentre negli altri 6.600 casi ha riguardato stranieri residenti all’estero e coniugati da almeno tre anni.
Ne consegue che, per effetto della nuova normativa:

– le fattispecie di acquisto della cittadinanza da parte di coniugi stranieri residenti legalmente in Italia (a legislazione vigente, 25.000 casi/anno) subiranno una rilevantissima riduzione rispetto al passato, con una presumibile flessione del 50 per cento in caso di matrimonio con prole e addirittura del 75 per cento in caso di matrimonio senza prole. Ipotizzando che metà dei matrimoni in questione sia con prole (12.500/anno) e l’altra metà senza prole (altri 12.500/anno), il numero complessivo dei casi di acquisto della cittadinanza si abbatterà da 25.000/anno a 9.375/anno (6.250+3.125);

– le fattispecie di acquisto della cittadinanza da parte di stranieri residenti all’estero e coniugati da almeno tre anni (a legislazione vigente, 6.600 casi/anno) raddoppieranno in caso di matrimonio con prole, mentre non subiranno alterazioni in caso di matrimonio senza prole. Ipotizzando anche in questo caso che metà dei matrimoni in questione sia con prole (3.300/anno) e l’altra metà senza prole (altri 3.300/anno), il numero complessivo dei casi di acquisto della cittadinanza aumenterà da 6.600/anno a 9.900/anno (6.600+3.300).

In sostanza, i casi di acquisto della cittadinanza si ridurrebbero dai 31.600 riscontrati a legislazione vigente ai 19.275 (9.375+9.900) ipotizzabili in forza del sopravvenire della nuova disciplina, con conseguente riduzione degli oneri per la finanza pubblica derivante dall’articolo in esame.
Articolo 9 – Ingresso illegale nel territorio dello Stato
La disposizione comporta oneri connessi al notevole incremento delle ipotesi di arresto in flagranza di reato e all’obbligatorietà del giudizio direttissimo.

Dal punto di vista giudiziario, sono da quantificare gli oneri connessi al patrocinio a spese dello Stato e alle spese di interpretariato nel corso dei procedimenti con rito direttissimo.
Dai dati forniti dai competenti uffici del Ministero dell’interno può stimarsi in circa 54.500 il numero degli stranieri che hanno fatto ingresso illegalmente in ltalia nel corso dell’anno 2007 e che sono astrattamente interessati all’applicazione della disposizione in esame. Considerato l’effetto dissuasivo connesso all’introduzione del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, è possibile stimare nella misura del 10 per cento la riduzione del flusso annuo di immigrati clandestini (54.500 – 10 per cento di 54.500 = 49.050).
Considerando un costo medio unitario di 650 euro per il patrocinio a spese dello Stato, ivi comprese le spese di intepretariato, l’onere annuo previsto è pari ad euro 31.882.500, nell’ipotesi prudenziale connessa allo svolgimento dei processi per tutti gli immigrati indicati (49.050) a decorrere dall’anno 2009.
L’onere per il corrente anno 2008 può essere stimato nella misura del 50 per cento dell’onere a regime, e pari quindi ad euro 15.941.250.
Per quanto riguarda gli’effetti derivanti dal previsto aumento della popolazione carceraria, è possibile valutare il solo onere finanziario connesso alla somministrazione del vitto ai clandestini arrestati ipotizzando una detenzione media unitaria di 10 giorni ed un costo del pasto giornaliero pari ad euro 3.
L’onere annuo risulta pari a 49.050 detenuti x 10 giorni x 3 euro = euro 1.471.500.
L’onere per il corrente anno 2008 può essere stimato nella misura del 50 per cento dell’onere a regime, e pari quindi ad euro 735.750.

Articolo 16 – Modifiche alla legge n. 1228 del 1954
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto, per l’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, si segnala che gli adempimenti previsti in capo agli uffici comunali rientrano nella normale attività di vigilanza ed ispezione che già compete all’amministrazione comunale in materia di gestione del servizio anagrafico.
Articolo 18, comma 1, lettera b) – Trattenimento a 18 mesi
Attualmente i centri di permanenza temporanea ed assistenza (CPTA) operativi sono 10, per un totale di 1.160 posti disponibili.

Il periodo di trattenimento massimo fissato dalla normativa vigente è pari a 60 giorni. La nuova disposizione eleva il trattenimento a 18 mesi.
Con il prolungamento del trattenimento a 18 mesi si deve osservare che non tutti gli espellendi verranno trattenuti per il periodo massimo, ma molti di essi verranno trattenuti per il tempo strettamente necessario ad eseguire l’espulsione od il respingimento. La disposizione infatti articola il periodo di trattenimento in relazione al verificarsi dei presupposti per eseguire i provvedimenti di rimpatrio. Si fa presente che, sulla base del tempo massimo di permanenza attuale di 60 giorni, il tempo medio di permanenza è stato nell’anno 2007 pari a 27 giorni. Con il prolungamento previsto dalla disposizione si ritiene che una stima prudenziale per determinare un nuovo tempo medio di permanenza possa individuarsi in 5 volte il tempo medio attuale (30 giorni x 5 = 150 giorni).
Ipotizzando, pertanto, un periodo di trattenimento medio pari a 150 giorni (ovvero, a cinque mesi) per garantire la stessa capacità recettiva con il nuovo tempo di permanenza, il sistema dovrà avere un incremento di n. 4.640 nuovi posti, calcolato come segue:

capacità recettiva attuale con turn over di 30 giorni: 1160 posti x 365 giorni/30 giorni di permanenza media degli ultimi due anni = 14.113;

volendo garantire la stessa recettività per un periodo di 150 giorni: 14.113 x 150/365 = 5.800;
ai posti così ottenuti vanno sottratti i posti disponibili ad oggi: 5.800 – 1160 = 4.640.

Gli oneri finanziari corrispondenti ai posti in incremento sono i seguenti.

Costi di realizzazione CPTA ridenominati (Centri di identificazione e espulsione)

Per la realizzazione dei 4.640 nuovi posti, si ipotizza che per la metà si provvederà attraverso la costruzione di nuove strutture di permanenza, per la restante metà attraverso la ristrutturazione di edifici esistenti.

La realizzazione ex novo di strutture per complessivi 2.320 posti, usando come parametro di riferimento il costo sostenuto per la costruzione dell’ultimo CPTA a Torino (costo medio per posto realizzato: circa e 78.000), comporterebbe un costo complessivo di e 180.960.000.
La ristrutturazione di edifici esistenti per i restanti 2.320 posti, usando come parametri di riferimento il costo minimo sostenuto per una recente ristrutturazione di un centro per immigrati (centro di Brindisi, dove sono state apportate semplici modifiche, con un costo per posto ristrutturato di circa e 5.000) e il costo massimo ipotizzato per edifici da ristrutturare completamente (per posto ristrutturato: 40.000 euro, corrispondente a circa la metà del costo di costruzione ex novo), comporta un costo complessivo di 52.200.000 euro.
Si sottolinea che il costo di euro 40.000 per posto è quello massimo per le ristrutturazioni, oltre il quale non appare economicamente conveniente procedere alla ristrutturazione stessa ma è preferibile, invece, avviare la costruzione ex novo.
Il costo complessivo derivante da nuove costruzioni e da ristrutturazioni è complessivamente pari a euro 233.160.000, da ripartire come segue:

– anno 2008: e 46.632.000;

– anno 2009: e 93.264.000;
– anno 2010: e 93.264.000.

Costi per la permanenza degli stranieri nei CPTA
Ai costi di realizzazione delle strutture vanno aggiunti quelli per la permanenza degli stranieri presso i CPTA.

Il costo giornaliero medio di gestione è di e 55,00 per ospite (è lo stesso costo già indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25).
In relazione ad una progressiva disponibilità delle strutture nel triennio considerato (anche in relazione ai tempi di ristrutturazione e costruzione che renderanno utilizzabili i nuovi posti solo per periodi dell’anno), si ipotizzano i seguenti costi:

anno 2008: 382.800 euro (tenendo conto di una disponibilità di n. 116 posti per complessivi 60 giorni: 116 x 55 euro x 60 giorni = e 382.800);

anno 2009: 9.984.700 euro (tenendo conto di una disponibilità di n. 1.160 posti per 120 giorni: 1.160 x 120 x 55 = e 7.656.000, a cui vanno aggiunti 116 posti realizzati nel 2008 x 365 giorni: 116 x 365 x 55 = e 2.328.700);
anno 2010: 58.919.300 euro (tenendo conto di una disponibilità di n. 3.364 posti per 180 giorni: 3.364 x 180 x 55 = e 33.303.600, a cui vanno aggiunti i costi di gestione dei 1.160 posti realizzati nel 2009: 1.160 x 365 x 55 = e 23.287.000 e dei 116 posti realizzati nel 2008: 116 x 365 x 55 = e 2.328.700);
anno 2011: 93.148.000 euro (tendendo conto della piena disponibilità di n. 4.640 posti x 55 x 365).

Riepilogo:
anno 2008 spese complessive pari a e 47.014.800;

anno 2009 spese complessive pari a e 103.248.700;
anno 2010 spese complessive pari a e 152.183.300;
a decorrere dal 2011 spese complessive pari a e 93.148.000.

Aumento del numero delle convalide del trattenimento da parte dei giudice di pace
La permanenza nei CPTA è prorogata fino ad un massimo di 18 mesi attraverso successive convalide da parte del giudice di pace che si ripetono a distanza di 60 giorni per un numero complessivo di nove per soggetto interessato. Attualmente il testo dell’articolo 14 prevede solo due convalide a intervalli di trenta giorni.

Considerato, su un tempo medio di permanenza di 150 giorni, i posti disponibili del sistema di trattenimento sono pari a n. 5.800, si può stimare, prudenzialmente per eccesso, che il numero massimo di convalide riguarderà in media il 30 per cento dei posti disponibili nel sistema mentre per il restante 70 per cento le convalide saranno le due attualmente previste dalla legge vigente e le cui spese sono coperte dagli attuali stanziamenti.
Si considera che il numero dei posti disponibili nel sistema di trattenimento avrà il seguente incremento:

2008 = 1.160 + 116 (ultimi 60 giorni), i soggetti interessati alle nove convalide possono stimarsi nel 30 per cento di 1.160 = 348 (3 convalide per il II semestre 2008) e, per l’incremento di 116 per 60 giorni, in 35 per una sola convalida nell’anno interessato;

2009 = 1.160 + 116 = 1.276 + 1.160 (per 120 giorni), i soggetti interessati possono stimarsi in 383 (30 per cento di 1.276) per sei convalide e in 348 per solo due convalide;
2010 = 1.160 + 116 + 1.160 = 2.436 + 3.364 (per 180 giorni), i soggetti interessati si stimano in 731 (30 per cento di 2.436) per 6 convalide e in 1.009 per i 180 giorni, pari a tre convalide nell’anno;
2011 = 5.800 per 365 giorni = 1.740 per 6 convalide.

Per l’anno 2008 il maggior onere per l’attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 10.790 per l’emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (n. 1079) [(348 soggetti x 3 convalide + 35 soggetti per 60 giorni per 1 convalida) x e 10 indennità per provvedimento] ed in euro 20.000 per le indennità di udienza (1.000 udienze x 20 euro indennità per udienza), per complessivi euro 30.790.

Per l’anno 2009 il maggior onere per l’attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 29.940 per l’emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (n. 2.994) [(383 soggetti x 6 convalide + 348 soggetti x 120 giorni x 2 convalide) x e 10 indennità per provvedimento)] ed in euro 58.000 per le indennità di udienza (2.900 udienze x 20 euro indennità per udienza), per complessivi euro 87.940.
Per l’anno 2010 il maggior onere per l’attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 74.130 per l’emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (n. 7.413) [(731 soggetti x 6 convalide + 1.009 soggetti per 180 giorni x 3 convalide) x e 10 indennità per provvedimento)] ed in euro 140.000 per le indennità di udienza (7.000 x 20 euro indennità per udienza), per complessivi euro 214.130.
A decorrere dall’anno 2011 il maggior onere per l’attività dei giudici di pace interessati è stimato in euro 104.400 per l’emissione dei provvedimenti di convalida del trattenimento (n. 10.440) [(1.740 soggetti per 365 giorni x 6 convalide) x e 10 indennità per provvedimento] ed in euro 200.000 per le indennità di udienza (10.000 udienze x 20 euro indennità per udienza), per complessivi euro 304.400.
Con riferimento all’attività di udienza dei guidici di pace, si evidenzia che la stima del numero di udienze annue è direttamente collegata al numero di provvedimenti di convalida da emettere. Si evidenzia al riguardo che è stato ipotizzato prudenzialmente, negli anni di riferimento, un rapporto udienze/convalide leggermente inferiore ad uno in relazione alla possibilità del giudice di pace di emettere più provvedimenti di convalida nel corso della medesima udienza.
Agli oneri per la maggiore attività dei giudici di pace si aggiungono gli oneri per il patrocinio a spese dello Stato, stimabili, in relazione alla tipologia e alla ricorrenza dei procedimenti, in un importo unitario medio di euro 350 ivi comprese le spese di interpretariato, per la partecipazione di un difensore alle udienze di convalida. Si segnala in proposito che l’importo medio unitario per patrocinio utilizzato nei calcoli (euro 350) è stato rideterminato rispetto alla stima effettuata nella relazione tecnica al disegno di legge atto Senato n. 3107 della XIV legislatura (12 novembre 2004, n. 271) e nella presente relazione tecnica, con riferimento all’articolo 9 (euro 650), in relazione alla minore complessità dell’assistenza legale connessa alla ripetitività delle udienze di convalida ogni 60 giorni di permanenza.
Per l’anno 2008 si prevede quindi un onere per il patrocinio a spese dello Stato di euro 377.650 (1.079 convalide x e 350), per l’anno 2009 di euro 1.047.900 (2.994 convalide x e 350), per l’anno 2010 euro 2.594.550 (7.413 convalide x e 350) e a decorrere dall’anno 2011 di euro 3.654.000 (10.440 convalide x e 350).
Complessivamente quindi, la disposizione in esame comporta i seguenti oneri derivanti dall’aumento del numero di convalide effettuate dai giudici di pace:

anno 2008: euro 408.440;

anno 2009: euro 1.135.840;
anno 2010: euro 2.808.680;
anno 2011: euro 3.958.400.



Nella seguente tabella sono riepilogati gli oneri derivanti dal disegno di legge e la relativa copertura finanziaria:






2008


2009


2010


2011 e seguenti

Articolo 18 (Trattenimento a 18 mesi)













Costi di realizzazione CPTA (Costruzione e ristrutturazione)


46.632.000


93.264.000


93.264.000




Costi per la permanenza degli stranieri nei CPTA


382.800


9.984.700


58.919.300


93.148.000

Aumento del numero delle convalide del trattenimento da parte dei giudici di pace


30.790


87.940


214.130


304.400

Oneri per patrocinio a spese dello Stato e interpretariato


377.650


1.047.900


2.594.550


3.654.000

Totale articolo 18 . . .


47.423.240


104.384.540


154.991.980


97.106.400

Articolo 9 (reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato)


16.677.000


33.354.000


33.354.000


33.354.000

Totale complessivo oneri . . .


64.100.240


137.738.540


188.345.980


130.460.400

Copertura













Tabella A


64.101.000


137.739.000


184.766.000




Tabella B








3.580.000





DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al codice penale)

1. All’articolo 61, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età avanzata, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».

Art. 2.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. All’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando i reati di cui all’articolo 527 codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 3.

(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.».

Art. 4.

(Disposizioni concernenti il reato
di danneggiamento)

1. All’articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 3), è inserito il seguente:
«3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».

Art. 5.

(Disposizioni concernenti il reato
di deturpamento e imbrattamento
di cose altrui)

1. All’articolo 639, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

Art. 6.

(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)

1. All’articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con gli stessi ha partecipato»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;
c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

Art. 7.

(Disposizioni in tema di occupazione
di suolo pubblico)

1. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 8.

(Contrasto nell’impiego dei minori
nell’accattonaggio)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 600-septies è inserito il seguente:
«Art. 600-octies. – (Impiego di minori nell’accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni»;
b) dopo l’articolo 602 è inserito il seguente:
«Art. 602-bis. – (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma dei citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;

2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura»;

c) l’articolo 671 è abrogato.

Art. 9.

(Ingresso illegale nel territorio dello Stato)

1. Dopo l’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (Ingresso illegale nel territorio dello Stato). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.
3. Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ordina l’espulsione dello straniero.».

Art. 10.

(Estensione dell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La presente legge si applica altresì in relazione ai reati di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché a quelli indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

Art. 11.

(Confisca di beni di provenienza illecita)

1. All’articolo 2-ter, terzo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Con l’applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

Art. 12.

(Misure di prevenzione)

1. All’articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le misure di prevenzione personali e patrimoniali si applicano congiuntamente o disgiuntamente, anche in caso di morte del soggetto proposto per l’applicazione delle misure di prevenzione».

Art. 13.

(Sequestri)

1. L’articolo 2-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-quater. - 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli precedenti è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l’apprensione materiale; in tal caso, gli effetti retroagiscono al momento della trascrizione;
c) sulle aziende, con l’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

Art. 14.

(Custodia di beni mobili registrati)

1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

3-ter. I beni mobili di cui al comma 3-bis, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti con le medesime modalità previste per la distruzione di cui al comma 1, lettera b), ultimo periodo, in quanto compatibili.».

Art. 15.

(Assegnazione dei beni confiscati
alle organizzazioni criminali mafiose)

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, all’assegnazione dei beni di cui all’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, provvede il prefetto della provincia in cui si trova il bene confiscato.

Art. 16.

(Modifica alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228)

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«1-bis. L’iscrizione anagrafica è subordinata alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

Art. 17.

(Modifica al decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 28 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Chiunque è autorizzato a prestare servizi volti al trasferimento di danaro deve provvedere, personalmente o a mezzo di incaricato, ad acquisire la copia del documento d’identità di colui che chiede la prestazione. Se questi è straniero, deve essere acquisita pure la copia del suo titolo di soggiorno; qualora la copia di tale documento di soggiorno non sia disponibile, il servizio erogato deve essere segnalato entro dodici ore all’autorità locale di pubblica sicurezza, inviando alla stessa la copia del documento identificativo del richiedente. Le copie dei suddetti documenti, comunque, devono essere registrati, conservati e resi disponibili a ogni richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza. L’inosservanza di tale disposizione è sanzionata con la revoca dell’autorizzazione».

Art. 18.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 5-bis, le parole «per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;

b) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi sessanta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori sessanta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Decorso il suddetto termine, qualora il soggetto trattenuto non abbia fornito senza giustificato motivo elementi utili alla sua identificazione, il questore può chiedere al giudice la proroga del periodo di trattenimento nel centro per ulteriori periodi di sessanta giorni. La durata complessiva della permanenza nel centro non può, in ogni caso, essere superiore a diciotto mesi.»;
2) al comma 5-quater, primo periodo, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

Art. 19.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All’articolo 186 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223, nonché della disciplina del fermo amministrativo di cui al comma 2-sexies del presente articolo»;
b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
«2-sexies. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, per i reati previsti dal comma 2, lettera c), del presente articolo quando il veicolo con il quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato è disposto il fermo amministrativo per un periodo di centottanta giorni e, al momento dell’accertamento del reato, l’organo accertatore dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per sessanta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto compatibile. Il veicolo sottoposto a fermo può essere affidato in custodia al trasgressore. Avverso il fermo amministrativo provvisorio è ammesso il reclamo al tribunale. In caso di circolazione durante il periodo di fermo amministrativo provvisorio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 214, comma 8».
2. All’articolo 187, comma 1, ultimo periodo, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186», sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelle di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies del medesimo articolo 186».

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dall’articolo 9, valutati in euro 16.677.000 per l’anno 2008 e in euro 33.354.000 a decorrere dall’anno 2009, e dall’articolo 18, valutati in euro 47.424.000 per l’anno 2008, in euro 104.385.000 per l’anno 2009, in euro 154.992.000 per l’anno 2010 e in euro 97.107.000 a decorrere dall’anno 2011, di cui euro 46.632.000 per l’anno 2008 ed euro 93.264.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione, si provvede:

a) quanto a euro 64.101.000 per l’anno 2008, euro 137.739.000 per l’anno 2009 e euro 184.766.000 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 1;

b) quanto a euro 3.580.000 per l’anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 9 e 18, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Tabella 1

(articolo 20, comma 1, lettera a))






2008


2009


2010

Ministero dell’economia e delle finanze


1.946.000


9.742.000


5.403.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale





308.000


9.000

Ministero della giustizia


6.480.000


10.491.000


11.212.000

Ministero degli affari esteri


13.340.000


13.800.000


40.955.000

Ministero della pubblica istruzione


6.089.000







Ministero dell’interno


10.405.000


30.307.000


19.785.000

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali


54.000







Ministero per i beni e le attività culturali


1.577.000


907.000


3.664.000

Ministero della salute


6.535.000


15.275.000


47.050.000

Ministero dei trasporti


289.000


38.000


968.000

Ministero dell’università e della ricerca


1.382.000


861.000


4.493.000

Ministero della solidarietà sociale


16.004.000


56.010.000


51.227.000

Totale . . .


64.101.000


137.739.000


184.766.000



Tabella 2

(articolo 20, comma 1, lettera b))






2010

Ministero dell’economia e delle finanze


500.000

Ministero degli affari esteri


3.000.000

Ministero per i beni e le attività culturali


80.000

Totale . . .


3.580.000

Il disegno di legge si compone di 20 articoli. (23 sarebbe stato piu completo)

1)
Di tutta questa pappardella, mi soffermerei intanto sulla frase
"il Governo ha deciso di emanare per soddisfare la richiesta di sicurezza avanzata dai cittadini, i cui contenuti affrontano con immediatezza il tema dell’illegalità diffusa,ecc."
Allora io e altri siamo campagnoli, perche' a me non risulta di aver mai fatto nessuna richiesta di questo genere. Puo' essere che questi signori siano in stretto contatto con la signora Wanna Marchi & Maestro, quindi leggano nei pensieri? Manco quello. Mai pensato di farmi difendere da questa gente e in QUESTO MODO.

2) Andando avanti, e' chiaro che la musica si ripete, ovvero: nell'esposizione delle misure che si vanno ad intraprendere nell'affrontare necessita indubbiamente legittime, quali tutela degli anziani, criminalità organizzata, degrado urbano, illegalità diffusa ecc., si nasconde il solito vero significato del perche' si propone il tutto. Per questi onorevoli fini? Ceeerto che no!

3) "Un’attenzione particolare è stata conferita alla tutela dei minori dagli articoli 6 e 8 ove vengono previste, rispettivamente, un’aggravante per i reati commessi in concorso con i minori e il nuovo reato che punisce l’impiego dei minori stessi nell’accattonaggio.
L’articolo 9 introduce il delitto di ingresso illegale nel territorio dello Stato."
Tutela dei minori? Come, con le impronte digitali o punendo solo i poveri disgraziati? Stranamente il riferimento all'ingresso illegale nello Stato. Cosa fa pensare? Chissa' a quali minori ci si riferisce. Altro che tutela, questo e' razzismo.

4) "l’articolo 18 introduce ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."
Ma va? Non l'avrei mai detto.

5) "Il disegno di legge si propone altresì di contrastare il fenomeno, purtroppo sempre più frequente, dei cosiddetti «matrimoni di comodo» che da un lato foraggiano l’attività criminale e dall’altro possono risolversi in un danno per persone in cerca di un affetto."
Adesso per sposarsi bisognera' chiedere il permesso al Primo Sinistro, se il promesso sposo non e' di razza ariana allora "Questo matrimonio non s'ha da fare"

6) "Con l’articolo 7 vengono proposti alcuni interventi normativi in materia di occupazione abusiva del suolo pubblico."
Riassumendo: chi non ha le aderenze giuste per un alloggio popolare o non ha denaro a sufficienza per un acquisto o affitto, fuori a calci in culo. Se l'occupazione e' una attivita' commerciale, se paghi forse la passi liscia.

7) "L’articolo 8 reca norme a tutela dei minori. In particolare la norma delinea, alla lettera a), una nuova fattispecie di reato, vale a dire l’impiego di minori nell’accattonaggio"
Ogni riferimento e' puramente casuale.........

8) "in materia di delitti connessi con la criminalità organizzata di avviare le indagini patrimoniali finalizzate all’applicazione delle misure di prevenzione e, soprattutto, il potere di proporre sequestri e confisca ai sensi della legge n. 575 del 1965."
Benissimo, ma dove vanno a finire i beni confiscati? Li diamo a qualcuno che ha una pensione di 350,00 Euro? Oppure a chi ha perso il lavoro e ha una famiglia? Questo non c'e' scritto
Lo scrivo io? OK. I beni confiscati vanno allo Stato. Ovvero nelle tasche di coloro che si sono eretti a paladini del popolo. Una specie di Robin Hood alla rovescia.

9) "Al fine, pertanto, di contrastare più efficacemente la criminalità organizzata incidendo su uno degli elementi sui quali la stessa è maggiormente vulnerabile, l’intervento consiste nel passaggio da un approccio incentrato sulla «pericolosità del soggetto» a una visione imperniata sulla formazione illecita del bene che, una volta reimmesso nel circuito economico, è in grado di alterare il sistema legale di circolazione della ricchezza, minando così alla radice le fondamenta di una economia di mercato."
Si, basta che confischiamo i beni, altro che contrasto alla criminalita'. Chiaramente indendesi Sparizione dei beni confiscati

10) "all’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, attraverso l’introduzione di un nuovo comma, nel quale viene disposto che il gestore degli esercizi di telefonia e internet autorizzati a prestare servizi volti al trasferimento di denaro deve provvedere ad acquisire copia del documento di identità del richiedente il servizio. Qualora quest’ultimo sia straniero, deve essere acquisita anche la copia del titolo di soggiorno segnalando il servizio erogato con la documentazione raccolta alla locale autorità di pubblica sicurezza. L’inosservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio commerciale."
Ovvero, siccome come avrete notato, i gestori degli internet point e simili, sono per la maggior parte stranieri, tagliamogli le gambe.

11) "la lettera a) modifica l’articolo 5 del citato testo unico, inserendo tra i reati che valgono ad orientare il giudizio di pericolosità dello straniero, in sede di esame di una richiesta di rinnovo ovvero di revoca di un permesso di soggiorno per motivi familiari, quelli per i quali il codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza."
....E il Piave mormoro'....NON PASSA LO STRANIERO

12) "norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente, attualmente, in fase avanzata di definizione. I periodi di trattenimento, sempre convalidati dall’autorità giudiziaria, sono fissati in sessanta giorni,
l’articolo 14 aumenta i limiti edittali (reclusione da due a sei anni anziché da uno a cinque anni) della sanzione penale prevista per lo straniero che rimane nel territorio nazionale in violazione dell’intimazione a lasciarlo"
Perche' non la lapidazione? Tanto come epoca storica ci siamo no?

13) "nuovo comma 2-sexies all’articolo 186 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con il quale, nella stessa situazione di guida in stato di ebbrezza che determina la predetta confisca, si prevede l’applicazione, con la sentenza di condanna o di «patteggiamento», della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo quando lo stesso appartenga ad un soggetto estraneo al reato. La medesima disposizione si applica anche nei casi di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti"
Ovvero, intanto mi pappo l'auto, poi se qualcuno paga finisce tutto a tarallucci e vino. Non a caso tutti gli strombazzamenti sugli incidenti del sabato sera sono rivolti a gente che non va mica in bicicletta bensi' in BMW ecc., per cui e' chiaro che dietro c'e' un padre o comunque qualcuno facoltoso che paghera'. E chi se ne frega se la prossima volta invece della pasticchetta ci si fara' una bomba. Tanto papa' ci sara' sempre no?

Ambrogio...ho un leggero voltastomaco che mi dai?

La parte che riguarda Internet

«In caso di accertata apologia o incitamento, il ministro dell'Interno dispone con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, ordinando ai fornitori di servizi di connettività alla Rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine, applicando sanzioni pecuniarie per gli inadempienti». «In questo modo - commenta il senatore D'Alia - diamo concretezza alle nostre iniziative per ripulire la Rete, e in particolare il social network «Facebook», dagli emuli di Riina, Provenzano, delle Br, degli stupratori di Guidonia e di tutti gli altri cattivi esempi cui finora si è dato irresponsabilmente spazio».


Le nostre iniziative per ripulire che???? La Rete? Facebook???? e come?
applicando sanzioni pecuniarie per gli inadempienti
La musica proprio non cambia mai

Internet e' rimasto in questo paese uno dei pochi veicoli di libera circolazione di pensiero e di iniziative fuori controllo. E allora bisogna metterci un tappo.
Tappare le bocche zittire le proteste, obbligare i fornitori di servizi ad erigersi a Catone il Censore.
E perche' Facebook? Probabilmente perche' come Social Network e' ormai se non il piu diffuso poco ci manca, chiunque, anche senza dover dichiarare le proprie generalita' puo' dire il bene o il male di chiunque.

Allora chi se ne frega, se dicono male di me direi io, mica posso piacere a tutti. Ognuno e' libero di esprimere le proprie opinioni no?
Ma chi ha la coscenza sporca, o qualche scheletro di troppo nell'armadio o chi ha troppo da perdere in termini di potere se per caso dovessero veni fuori le malefatte non puo pensarla in questi termini.

La gente deve smetterla di pensare di poter acquisire notizie dalle fonti piu disparate, deve smetterla di elaborare criticamente le opinioni, i fatti, le notizie.

La gente non deve pensare perche' i pensieri devono essere manovrati da qualcuno che li dirotta dove vuole che vadano: Al Grande Fratello per esempio

Se anche saro' impopolare nel dire questo, credo che sia il momento di smetterla con le notizie cretine su come si vestono Obama e consorte o su che taglia di reggiseno porta la velina scema di turno.

E' questo che vogliono, la gente deve essere stupida, in questo modo, con le menti ottenebrate dalle farfalline e dai blingee, chi fa i propri porci comodi continuera' alla grande a farli.
E tu continua a sognare di avere le tette grosse come quella del Grande Fratello.

Sognare non e' reato. Non ancora almeno, ma attenzione che ti possono leggere nella mente e allora se non ci sono due tette grosse ma qualcos'altro che gli somiglia...sono ca***

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Letture:
Attenti a non esporvi troppo su Facebook. Parola del Garante


«Uno schiavo che non ha coscienza di essere schiavo e che non fa nulla per liberarsi, è veramente uno schiavo. Ma uno schiavo che ha coscienza di essere schiavo e che lotta per liberarsi già non è più schiavo, ma uomo libero..» Vladimir Ulyanov Lenin

A Dimenticavo...Questo e' un Blingee
Vampire's love
E Anche questi

pubCupid Is Stupid



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ASTALAVISTA

The- Legions
http://i253.photobucket.com/albums/hh73/Tawdee/Blog/150x38.gif
«You may stop this individual, but you can't stop us all... after all, we're all alike.»
« potrete fermare me, ma non potrete fermarci tutti... dopo tutto, siamo tutti uguali.»
No-one is innocent

domenica 8 febbraio 2009

Da appendere al muro

Un bel regalo per chi sta mettendo su casa oppure e' in aria di ristrutturazione. Invece di comprare costosi quadri che poi sono tutti uguali, questa e' una graziosa stampa che sicuramente rallegrera' qualsiasi ambiente.
Ce ne sono altre del genere, con altri soggetti, ma ho dovuto trovare un magazzino in Russia, perche' in Italia, non e' sempre possibile trovare un server che non se la faccia addosso.

La cornice ve la fate da soli. Guardatevi intorno: La cornice e' quella.

Da appendere al muro

Photobucket

Questa e' la 2* versione per ville in campagna

brunetta

E questo e' un articolo da leggere comincia cosi':

Che furbetto quel Brunetta
di Emiliano Fittipaldi e Marco Lillo

La trasferta a Teramo per diventare professore. La casa con sconto dall'ente.
Il rudere che si muta in villa.
Le assenze in Europa e al Comune.

Ecco la vera storia del ministro anti-fannulloni
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Che-furbetto-quel-Brunetta/2049037&ref=hpsp


Chiaramente "Il sinistro ha replicato, comincia cosi:

«Apprendo, da anticipazioni di stampa, che il settimanale L'Espresso mi dedica la copertina e un'inchiesta. Questa attenzione non può che farmi piacere,........ecc.
http://espresso.repubblica.it/dettaglio//2049287


DA APPENDERE AL MURO




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ASTALAVISTA

sabato 7 febbraio 2009

Paypal e Bancoposta: altre truffe via email

In questo periodo economicamente poco allegro, il bisogno aguzza l'ingegno.
E' normale che dopo i vari spamming, tipo catene di S. Antonio, appelli per svariati (falsi) casi di malattie all'ultimo stadio, arrivano anche le truffe in "grande stile", almeno per i parametri di chi le mette in atto, che poi, di grande stile hanno solamente i nomi delle compagnie prese di mira.

Veicolo email. (una volta c'erano gli asini, poi i cavalli ecc.)

Cominciamo con Paypal, che e' gia' una truffa cosi' com'e', figuriamoci poi se ci si mette pure il truffatore esterno.

Mi e' arrivata questa:

Una transazione puessere stato fatto senza il tuo consenso o la conoscenza.
(Italiano perfetto, ti pare che Paypal mi scrive in questo modo?)
Corpo dell'email:

Gentile,

Nell'ambito delle misure di sicurezza da noi adottate, controlliamo costantemente le attivita' del sistema PayPal. Durante una recente verifica, abbiamo rilevato un problema riguardante il tuo conto.
Numero di riferimento: PP-566-228-991

Abbiamo deciso di limitare l'accesso al tuo conto fino a quando non verrà completata l'applicazione di misure di sicurezza aggiuntive.
Ci scusiamo per gli eventuali disagi.
Per controllare il tuo conto e le informazioni che PayPal ha utilizzato per determinare la limitazione dell'accesso al conto, visita il Centro risoluzioni a questo Link :
Centro risoluzioni - Completa processo di verifica
Nel ringraziarti per la collaborazione, ti ricordiamo che questa e' una misura di sicurezza il cui scopo e quello di garantire la tutela degli utenti e dei conti.
Ci scusiamo per gli eventuali disagi.
Cordiali saluti,
Assistenza clienti PayPal

Non rispondere a questa email. Questa casella di posta non e monitorata e quindi non riceverai alcuna risposta. Per ricevere assistenza, accedi al tuo conto PayPal e c licca sul link Aiuto nell'angolo superiore destro di qualsiasi pagina PayPal.




Io non credo che mettermi a spiegare come leggere gli headers di una email o come fare per poter risalire all'IP del mandante possa essere di grande aiuto, ho letto su alcuni siti e vari blog "metodo per scoprire chi ti ha mandato l'email" oppure "trovare il mandante di una email sapendo il nome e cognome". BUFALE ATOMICHE

Anche analizzando gli headers, tutto quello che puoi scoprire e' per esempio se ti inviano da client o da web, in questo ultimo caso, la probabilita' di andare a risalire ad eventuali IP e' pressoche' nulla, in quanto ti appare il nome del server es. Libero, oppure Hotmail e non te ne fai un piffero.

E pure riuscendo a risalire all'IP del non troppo furbo (se manda da client e' fesso piu che altro) truffatore, devi proprio avere la gran fortuna di incappare in un fesso totale che ha mantenuto pure lo stesso IP.

Mi spiego meglio: Se mi venisse in mente di mandare una mail per fare cose poco lecite, non e' che mi metterei a scrivere su Outlook o Tunderbird magari dal pc di casa. Dovrei essere scemo. Con un normale notebook , o anche un normale telefonino abilitato connessioni wifi mi aggancio al primo punto gi accesso (mooooooooooolto lontano da casa mia) che riesco a bucare, mi collego e poi vado a vedere il panorama.

Pur avendo il mio IP nell'email, nessuno potrebbe farsene un bel niente, perche'...........non esisterebbe.........piu'.

Spero di essere stato chiaro, non e' che si puo' scrivere prop rio per bene, ma il concetto e' questo.

I vari guru dell'informatica continuino pure a scrivere improbabili metodologie, sulle quali una persona normale non capisce un fico secco, tanto, basti pensare che se si e' riusciti a decriptare anche il WPA e' tutto pertfettamente inutile.
Il bello di questi articoli e' che finiscono quasi sempre con "ma se lo conoscete perchè non chiedete direttamente a lui il suo indirizzo di posta elettronica o il suo contatto Live Messenger?

Pero' Non ci avevo pensato!!!!!!!Photobucket

Tornando a Paypal, io suggerirei invece di diventare matti con headers e IP (se lo volete fare, ricordatevi di partire dalla fine dell'header) di affidarsi al buon senso. Ovvero, nel mio caso per esempio, gia' la forma dell'email e' sospetta, Pypal, con tutti i soldi che maneggia non ha una sede in Italia dove parlano italiano? Paypal Italia non scriverebbe mai "puessere stato fatto senza il tuo consenso o la conoscenza"
Inoltre, se sei cliente paypal, non e' la prima volta che ricevi le loro mail, non ti pare che questa sia leggermente diversa?

Per i trafficoni invece, suggerisco un buon metodo. Analisi del famoso header: e
sono su
Gmail Web

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da PayPal
a xxxxxxxangel@gmail.com
data 6 febbraio 2009 15.15
oggetto Una transazione puessere stato fatto senza il tuo consenso o la conoscenza.

proveniente da host.orbwebs.com

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Fri, 6 Feb 2009 06:15:31 -0800 (PST
Received: by 10.214.150.1 with SMTP id
x1mr2677756qad.108.1233929730861
Fri, 06 Feb 2009 0
6:15:30 -0800 (PST)
Return-Path:
Received: from
host.orbwebs.com (host.orbwebs.com [72.52.253.139])
by mx.google.com with ESMTP id 9si3849yws.15.2009.02.06.06.15.30;
Fri, 06 Feb 2009 06:15:30 -0800 (PST)
Delivered-To: xxxxxxangel@gmail.com
Received: by 10.142.188.19 with SMTP id l19cs395969wff
Fri, 06 Feb 2009 0
6:15:30 -0800 (PST)
Return-Path
Received: from
host.orbwebs.com (host.orbwebs.com [72.52.253.139
by mx.google.com with ESMTP id 9si3849yws.15.2009.02.06.06.15.30;
Fri, 06 Feb 2009 06:15:30 -0800 (PST)
Received-SPF: pass (google.com: domain of nobody@h

ost.orbwebs.com designates 72.52.253.139 as permitted sender) client-ip=72.52.253.139;
Authentication-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of nobody@host.orbwebs.com designates 72.52.253.139 as permitted sender) smtp.mail=nobody@host.orbwebs.com
Received: from nobody by host.orbwebs.com with local (Exim 4.69)
(envelope-from )id 1LVRUP-0000yo-for xzxxxxxxxxangel@gmail.com;
Fri, 06 Feb 2009 12:15:29 -0200
To: xxxxxxxxxxxxangel@gmail.com

Subject: Una transaz
ione puessere stato fatto senza il tuo consenso o la conoscenza.
From: PayPal

Reply-To:
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Content-Type

:text/html
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Mes
sage-Id:
Date: Fri, 0

Feb 2009 12:15:29 -0200

X-AntiAbuse: This header was added to track abuse,
please include it with any abuse report
X-AntiAbuse:

Primary Hostname - host.orbwebs.com
X-AntiAbuse: Original Domain - gmail.com
X-AntiAbuse: Orig
inator/Caller UID/GID - [99 99] / [47 122]
X-AntiAbuse: S

ender Address Dom
ain - host.orbwebs.com
Come potete vedere Google non e' tanto scemo. Infatti

http://www.whois.ws/whois-com/ip-address/orbwebs.com/
Sender Address Domain - host.orbwebs.com
Registry Whois
Domain Search:

Domain Name: orbwebs.com

Status: clientDeleteProhibited, clientRenewProhibited,
clientTransferProhibited, clientUpdateProhibited

Registrar: GODADDY.COM, INC.
Whois Server: whois.godaddy.com
Referral URL: http://registrar.godaddy.com

Expiration Date: 2009-02-25 Creation Date: 2002-02-25 Last Update Date: 2008-02-25

Name Servers:
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ns4.orbwebs.com

Extended Info


IP Address: 72.52.253.142
Website Status: active
Server Type: Apache/1.3.41 (Unix)
PHP/5.2.4 mod_log_bytes/1.2 mod_bwlimited/1.4
mod_auth_passthrough/1.8 FrontPage/5.0.2.2635 mod_ssl/2.8.31 OpenSSL/0.9.7a
Cache Date: 2009-02-07 22:51:01 MST
Compare Archived Data: 2007-12-23
http://www.oakvilledemocrats.org/ppl-conto/index.htm

non esiste

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Bancoposta ovvero "IL PACCO"

Stesso discorso. Buon senso, il tono dell'email, e chiaramente chiedersi se per caso, sia possibile che Poste Italiane che ti fa pagare fino a 3 euro per una raccomandata, regali bonus o altro.
Ma se pure la scatola di cartone per spedire un normale pacchetto e' a pagamento, pensiamo che sia tempo di "Bonus
"??

Pero' con tutti i cannoni che si fanno i vari Sinistri, tutto e' possibile, in teoria. \|/ \|/
\|/ \|/ \|/

A me e' arrivata la solita mail con tutto il resto, soltanto che il problema principale era alla radice, cioe' Non ho mai avuto un conto Bancoposta
Mia nonna si pero' , allora mi hanno scambiato per lei. Va a guardare il capello.

Delivered-To: xxxangel@gmail.com
Received: by 10.181.56.8 with SMTP id i8cs122283bkk;
Tue, 20 Jan 2009 01:04:07 -0800 (PST)
Received: by 10.151.114.9 with SMTP id r9mr5096234ybm.84.1232442246056;
Tue, 20 Jan 2009 01:04:06 -0800 (PST)
Return-Path:
Received: from spllaw.com (mail.spllaw.com [68.15.32.98])
by mx.google.com with ESMTP id 11si15098447gxk.82.2009.01.20.01.04.05;
Tue, 20 Jan 2009 01:04:06 -0800 (PST)
Received-SPF: fail (google.com: domain of bpol@bancoposta.it does not designate 68.15.32.98 as permitted sender) client-ip=xx.cc.ss.aa;
Authentication-Results: mx.google.com; spf=hardfail (google.com: domain of bpol@bancoposta.it does not designate 68.15.32.98 as permitted sender) smtp.mail=bpol@bancoposta.it
Received: from User ([65.xx.zzz.ttt]) by spllaw.com with Microsoft SMTPSVC(i.0.xxx0.1830);
Tue, 20 Jan 2009 02:36:33 -0500
From: "BancoPosta"
Subject: Congratulazioni - Mondo BancoPosta premia il suo account !
Date: Tue, 20 Jan 2009 02:40:55 -0500
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html;
charset="Windows-1251"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Priority: 1
X-MSMail-Priority: High
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
Bcc:
Return-Path: bpol@bancoposta.it
Message-ID:
X-OriginalArrivalTime: 20 Jan 2009 07:36:33.0521 (UTC) FILETIME=[D15rrrrr01C97AD1]


Anche qui Google non e' scemo

domain of bpol@bancoposta.it does not designate 68.15.32.98 as permitted sender) client-ip=68.15.32.98;

il 68.15.32.98 e'
OrgName: Cox Communications Inc.

OrgID: CXA
Address: 1400 Lake Hearn Drive
City: Atlanta
StateProv: GA
PostalCode: 30313
Country: US
RTechHandle: IC146-ARIN
RTechName: Cox Communications, Inc
RTechPhone: +1-404-269-7626
RTechEmail:

OrgAbuseHandle: IC146-ARIN
OrgAbuseName: Cox Communications, Inc
OrgAbusePhone: +1-404-269-7626
OrgAbuseEmail:
OrgName: Cox Communications Inc.
OrgID: CXA
Address: 1400 Lake Hearn Drive
City: Atlanta
StateProv: GA
PostalCode: 30313
Country: US
Il cetriolo ha pure scritto da client
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
Message-ID:
Domain Name: spllaw.com
Registrar: NETWORK SOLUTIONS, LLC.
Whois Server: whois.networksolutions.com
Referral URL: http://www.networksolutions.com
IP Address: 68.15.32.98
Website Status: active
Server Type: Microsoft-IIS/5.1
Cache Date: 2009-02-08 00:43:41 MST

dominio bpol@bancoposta
ovvero
http://www.bpol-bancoposta.com/
che riporta


Sito web in manutenzione

Probabilmente stanno spedendo i bonus per i clienti e per quelli che come me non lo sono.

phishing

Questo e' un vademecum dal sito poste it (hanno messo in atto la difesa)



Questo invece e' un sito utile dove reperire informazioni sui vari cetrioli



Phishing Webpages List
http://antiphishing.reasonables.com/BlackList.aspx?index=3654&search=


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ASTALAVISTA
The- Legions
http://i253.photobucket.com/albums/hh73/Tawdee/Blog/150x38.gif
«You may stop this individual, but you can't stop us all... after all, we're all alike.»
« potrete fermare me, ma non potrete fermarci tutti... dopo tutto, siamo tutti uguali.»
No-one is innocent

domenica 1 febbraio 2009

Obama for Guardian Angel

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Rif: http://www.allblogtools.com/animated-images/animated-butterflies/
Rif:http://obamiconme.pastemagazine.com/

Ideato Scritto e Pubblicato dalla geniale TawdeeAl Raja'a Alem.

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cronaca - peacereporter.net

"Ho fatto una scoperta oggi. Ho trovato un computer"

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Io sono un hacker, e questo e' il mio manifesto
Voi potete fermare questo individuo, ma non potete fermarci tutti...dopotutto siamo tutti uguali.
Noi cerchiamo la conoscenza...e voi ci chiamate criminali.Noi facciamo uso di un servizio gia' esistente che non costerebbe nulla se non fosse controllato da approfittatori ingordi, e voi ci chiamate criminali
......Io sono un Hacker, entrate nel mio mondo
+++The Mentor+++
(8 Gennaio 1986)
Parole...gia' sentite spesso ignorate, volutamente dimenticate
perche' la consapevolezza di cio' e' "scomoda"
Guardian Angel
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░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Guardian Angel COGITO, ERGO E BUM BUM!░░

░░░Chi e'? "Sono la fatina buona del cazzo"░░░

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Mai riuscito ad uniformarmi a niente

Se mi impongono qualcosa, la soddisfazione maggiore e' proprio NON FARLA.


Non credo nell'utilita' delle leggi, non amo rispettarle, se rispetto qualcuno o qualcosa (animali, cose, esseri umani e non) e' perche' sento di farlo, a prescindere da chi o che cosa sia, bianco rosso verdone o a palle. Mai riuscito a fare "la persona normale" Che cos'e' poi il cosiddetto "normale"?

Chi l'ha stabilito e con quali parametri?


Mi pare che qoalcuno abbia dimostrato il contrario.
C'e' stato un periodo in cui ho pure provato a confondermi o forse, adesso lo ammetto, tra gli altri.
Nada, non c'e' verso, tanto vale essere quello che si è, e allora, qui, manco il layout faccio, tutto pronto, sono pure pigro e ultimamente i vari stra-guru del "CSS-no-tabelle" con tutti quei siti pulitini che sanno tanto dell'ora del te' mi stanno proprio sulle scatole.

Mi fanno pensare a come ero io al Liceo

Abitudine: scrivo Liceo in maiuscolo, "rispetto ragazzo!" Don Delfo dove sarai adesso? Ma tu ci credevi davvero in Dio & TuttiSanti? E la cappella per te era proprio la casa di Cristo o un grosso rimpianto? Lo sapevi che il professore di Italiano era gay vero?

Tutti preti i miei insegnanti, l'unico laico era gay. Potevano assumere una donna allora.
Che ci faccio io dentro un blog. Non lo so adesso, poi forse. Veramente ho pure un paio di siti che avrebbero bisogno di una domestica, pure bona che sarebbe meglio Quando voglio e SE mi va scrivo.

-** -**--****--**Magari rientro negli schemi**-**-**-**-

║./\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\//\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\║
-**In una societa' sub-normale
"senza ciccia e brufoli" forse qualche non-uniformato ancora c'è-**-

Astalavista Perche' il primo amore non si scorda mai, e io mi ricordo questo.òòòòòòòòòAstalavistaCon tutto il sito i popups i wormetti l'hard core l'hacking i crack i Gran Pavesi e i Biscotti della Nonna, le mail bombs i RootKit e i rocchettari, che tanto sono sempre meglio dei missili di Bush e delle prevaricazioni dei potenti sui piu' deboli in tutti i Paesi
In tutta la Storia.



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La Sicurezza Informatica: Digitare Nome Utente e Password

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OGGI MI METTO IL FIREWALL!!!! ( Te lo metti da solo o te lo mette qualcun altro? Questo si che e' avere cu........ IL PC PROTETTO!!) Il camerino e' qui: http://www.openexp.it/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=29

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\|/ VOGLIO L' IMMUNITA' PARLAMENTARE PERCHE' SONO FATTI MIEI \|/

SIAMO TUTTI UGUALI (MA PARLA PER TE!)

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Ognuno ha le sue perversioni. *±±**¯¯*±±*¯¯*±±*ED OGNUNO SI E' FATTO DA SOLO , TRANNE L'ONOREVOLE PREMIER PRIMO SINISTRO CHE E' "FATTO PERMANENTE". *µµ**¯¯*±±*¯¯*±±*¯**¯¯*±±*¯¯*±±*¯±*±±±**±*¯¯*±**±±*¯¯*±±±**±**±*¯¯*±**±±**µµ*_*µµ*µµ*˜˜˜*µµ**±±*E SICCOME IL DEGRADO E' MIO E LO GESTISCO IO "OGNUNO SI FACCI DA SOLO!" µ*˜˜˜*_*µµ*_*µµ*µµ*˜˜˜*µµ**±±*±±±**±**±***±*¯¯*±*¯¯*±±*˜˜˜˜˜*±±±*¯¯*±±ASTALAVISTA CON TUTTO IL SITO e I BISCOTTI DELLA NONNA *¯¯*±±*¯¯*±±*¯¯*±±±*˜˜±*¯¯*±±˜˜˜*±*¯¯*±*¯¯*±±*˜˜˜˜˜*±±±*¯¯*±±

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